Cassazione conferma carcere per associazione di tipo mafioso: “Connessione società noleggio giochi e raccolta scommesse con cosca Arena”

La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, che ha confermato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso operante in Isola Capo Rizzuto, con attribuzione del ruolo nevralgico di connessione e collegamento fra i referenti di una società impegnata nel settore del noleggio dei giochi elettronici e della raccolta delle scommesse e la cosca Arena, di compartecipe alla gestione operativa della raccolta delle scommesse e del gioco anche on line. “Attraverso il potere di intimidazione dell’associazione e il rigido controllo del territorio, la società ha operato indisturbata, sottraendosi alle normali regole del mercato”. La Cassazione ricorda come “il Tribunale ha precisato, illustrandone i contenuti, che alcuni risultati intercettativi delineano la figura del ricorrente come soggetto che si occupava in prima persona della gestione nel settore dei giochi on line e videogiochi elettronici, e che in tal modo ha apportato un effettivo e concreto contributo alla realizzazione delle finalità dell’associazione”. Per i supremi giudici “l’ordinanza impugnata dà adeguato conto di come la società fosse utilizzata come strumento per l’illecito controllo del settore. Significativa, nel tessuto della motivazione, è la parte in cui sono illustrati i colloqui in merito al tentativo di potenziali concorrenti di installare all’interno di un bar alcune macchine da gioco”. Il ricorrente “ha esercitato all’interno della società un ruolo di vertice pur senza ricoprire incarichi societari, coadiuvando gli amministratori con la partecipazione a riunioni operative per la programmazione delle strategie commerciali, provvedendo alla raccolta e contabilizzazione delle entrate. Di ciò l’ordinanza impugnata dà puntuale e congrua motivazione, dando logica ed adeguata dimostrazione di come un siffatto coinvolgimento negli affari della società, e quindi del gruppo criminale a cui questa si collegava”. Per questi motivi “il ricorso deve pertanto essere rigettato”. lp/AGIMEG