Cassazione assolve CTD: “Manca la prova che svolgesse attività di intermediazione”

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione del titolare di un Ctd siciliano, in sostanza gli inquirenti non hanno dimostrato che il centro svolgesse una vera e propria attività di intermediazione, invece di limitarsi a trasmettere le giocate al bookmaker estero. Confermata in sostanza la ricostruzione fatta dalla Corte d’Appello di Palermo: al momento del controllo “nessuno dei soggetti identificati era intento a giocare e che nella sala vi erano diversi computer collegati ad internet ma solo due erano collegati” al sito del bookmaker. Inoltre, l’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva effettuato il controllo “aveva espressamente escluso, su precisa domanda della Corte, di aver sequestrato scontrini o ricevute di giocate ed aveva precisato di non aver controllato le modalità con cui veniva svolto il collegamento e cioè se i singoli giocatori utilizzassero direttamente il collegamento stesso ovvero se vi fosse, in concreto, un’attività di intermediazione da parte dei gestori del centro, aggiungendo che nessuno degli imputati stava raccogliendo denaro all’atto del controllo”. Ancora, “Gli unici elementi indizianti di una non consentita attività di intermediazione sono costituiti”, da “fogli riportanti i risultati di scommesse” e una stampante per gli scontrini. Ma la Cassazione ha condiviso le conclusioni della Corte d’Appello: si tratta “di elementi la cui natura indiziaria non è tale da consentire il ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, non essendo dotati di particolare forza persuasiva rispetto all’intero quadro probatorio”. lp/AGIMEG