Cassazione accoglie ricorso ex Ad Casinò Campione contro accusa di peculato: “Nessuna condotta appropriativa nella semplice violazione dell’obbligo di versare una somma”

“Non può ravvisarsi una condotta appropriativa nella semplice violazione dell’obbligo di versare una somma”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex ad del Casinò di Campione, Carlo Pagan, contro l’accusa di peculato per non aver versato 1,4 milioni di franchi svizzeri – circa 1,2 milioni di euro – al Comune di Campione nel dicembre 2015. L’ipotesi dell’accusa ha riguardo al mancato pagamento della seconda e della terza decade di dicembre e anche al tardivo pagamento della prima decade, ma per la Cassazione “per la configurabilità del reato di cui all’art. 314 cod. pen. è necessario che la cosa venga sottratta alla sua funzione pubblica e messa al servizio di finalità private, e che, però, nulla di tutto questo è evidenziato nel caso di specie: l’unica ipotesi formulabile è che il pagamento delle due decadi sia stato posticipato per far fronte alle spese di gestione del Casinò o ad altri pagamenti cui questo era tenuto, e quindi con una destinazione delle risorse comunque per fini istituzionali. Del resto, il lieve ritardo nel pagamento delle due decadi è avvenuto in pieno coordinamento con il Comune, che non ha mai lamentato alcunché”. L’ordinanza impugnata, pertanto, “deve essere annullata per un nuovo esame”. In sede di rinvio, il Tribunale accerterà, innanzitutto, se le somme non versate dalla ditta “Casinò di Campione s.p.a.” possano dirsi “altrui” rispetto a quest’ultima sulla base di quanto indicato, in particolare, nella Convenzione stipulata tra la stessa ed il Comune di Campione d’Italia, verificando se il denaro incassato dalla società che gestisce la casa da gioco debba ritenersi immediatamente acquisito nella proprietà dell’ente territoriale, ed eventualmente valutando, a tal fine, se le relative somme costituiscano o meno entrate tributarie. Ovviamente, qualora ravvisi la sussistenza del profilo dell’altruità del denaro
incassato dalla ditta “Casinò di Campione s.p.a.” e non versato al Comune di Campione d’Italia, il giudice del rinvio approfondirà, alla luce dei risultati raggiunti sull’acquisizione della proprietà delle somme, le questioni attinenti ai limiti della contestazione ed alla configurabilità della condotta appropriativa”. Per questo motivo la Cassazione “annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Como”. lp/AGIMEG