Bingo, in Gazzetta Ufficiale le ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale sulla proroga delle concessioni

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana due ordinanze del 26 marzo scorso con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale i ricorsi presentati da operatori del bingo contro Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo. La legge di stabilità 2018 prevedeva l’aumento da 5.000 a 7.500 euro dei versamenti dovuti dai concessionari ogni mese e da 2.500 euro a 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Ma, secondo il Tar, “Appare violato, anzitutto, l’art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame costituisce una legge-provvedimento che sembra incidere irragionevolmente su un gruppo di operatori economici precisamente determinato. Da un lato, infatti, la nuova previsione ha incrementato ulteriormente del cinquanta per cento – e quindi in misura niente affatto trascurabile – l’importo dovuto dagli operatori in regime di proroga tecnica che intendano partecipare alla gara per la riattribuzione delle concessioni, senza che risulti essere stata svolta alcuna indagine in ordine all’effettiva sostenibilita’ di tale onere e senza che l’importo stesso presenti alcuna correlazione con la cifra da porre a base d’asta per le nuove gare (ossia 350.000,00 euro, corrispondenti, in rapporto alla durata novennale prevista per le nuove concessioni, a un onere mensile di euro 3.240,74, e quindi a una somma pari a meno della meta’ di quella dovuta durante la proroga tecnica). Dall’altro lato, questo aumento si accompagna all’ulteriore protrarsi del regime di proroga tecnica, gia’ in corso dal 2013, di fatto senza una precisa delimitazione temporale. Se e’ vero, infatti, che la legge n. 205 del 2017 ha stabilito formalmente che l’Agenzia dovesse procedere alla gara «entro il 30 settembre 2018», deve tuttavia osservarsi che l’indicazione di questo termine e’ valsa anzitutto a «sanare» la circostanza che il regime di proroga tecnica si fosse gia’ prolungato oltre il termine del 2016, precedentemente stabilito, proiettando ne ulteriormente in avanti la durata. D’altro canto, il nuovo termine fissato e’ parso sin da subito inattendibile, come la ricorrente non ha mancato di evidenziare nel ricorso, atteso che la ripetuta proroga delle precedenti scadenze non poteva che indurre gli operatori a dubitare di dover confidare sul rispetto della data da ultimo stabilita. Tale previsione e’ stata, del resto, puntualmente confermata dalla circostanza che, alla data in cui la causa e’ stata trattenuta in decisione (7 novembre 2018), nessuna gara fosse stata bandita dall’Agenzia. Da ultimo, la circostanza che il regime di proroga tecnica sia stato ormai svincolato da ogni precisa scadenza risulta comprovata dal fatto che la legge n. 145 del 2018 abbia incluso nel regime di proroga tecnica anche le concessioni in scadenza nell’anno 2019, senza neppure modificare il termine per procedere alla gara, che e’ rimasto fissato nella data gia’ trascorsa del 30 settembre 2018. In questa situazione, il Collegio ritiene che, come anticipato, gli operatori siano definitivamente privati della possibilita’ di svolgere precisi calcoli in ordine alla convenienza economica del regime di proroga tecnica, la cui durata e’ ormai sostanzialmente indeterminata. Tali soggetti risultano essere stati incisi, percio’, in modo che appare arbitrario e irragionevole da una misura – l’innalzamento immotivato del cinquanta per cento del versamento dovuto mensilmente – senza avere alcuna possibilita’ ne’ di influire sulla durata del regime di proroga tecnica, ne’ di avere alcuna certezza in ordine alla cessazione di tale regime, reputato dalla ricorrente eccessivamente oneroso in relazione all’attuale situazione di mercato. In questo contesto, gli operatori non sono messi in grado, inoltre, di valutare possibili alternative economiche, poiche’ la scelta di cessare l’attivita’ li esporrebbe, di fatto, all’espulsione dal mercato a tempo indeterminato, stante l’assenza di certezze in ordine all’avvio della nuova gara. Da cio’ i dubbi di irragionevolezza della misura. Per analoghe ragioni, appare violato anche l’art. 41 della Costituzione, atteso che la liberta’ di iniziativa economica privata e’ da ritenere compromessa a causa dell’impossibilita’ per gli operatori di compiere consapevolmente le proprie scelte economiche, rimanendo essi soggetti di fatto a un regime che reputano troppo gravoso, cui tuttavia non possono realmente sottrarsi, non essendo dato stabilire quando potranno eventualmente rientrare nel mercato, a seguito della partecipazione alla nuova gara. Per tutte le ragioni esposte, questo Tribunale ritiene rilevanti e non manifestatamente infondate le questioni attinenti alla compatibilita’ con gli articoli 3 e 41 della Costituzione dell’art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui il suddetto comma 1047, alla lettera a), dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del Bingo «entro il 30 settembre 2018» e, al contempo, alla lettera b), eleva a euro 7.500,00 e a euro 3.500,00 gli importi precedentemente fissati in euro 5.000,00 ed euro 2.500,00 dall’art. 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, nel tenore risultante dalle modifiche apportatevi dall’art. 1, comma 934, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, dispone la sospensione del giudizio e la rimessione delle predette questioni alla Corte costituzionale”. cdn/AGIMEG