Scommesse, avv. Agnello (Stanley) a Agimeg: “E’ la prima volta che una Commissione Tributaria condanna alle spese in sede cautelare”

“La Commissione Tributaria di Bologna ha preso atto dei dubbi interpretativi esistenti sulla normativa italiana che impone ai centri trasmissione dati di versare l’imposta unica, ha preso atto che la Commissione Tributaria provinciale di Rieti ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, e la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha disposto un rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e ha, quindi, sospeso gli effetti di un avviso da accertamento che poteva determinare iscrizioni al ruolo e fermi amministrativi a carico del titolare del centro”. Così Daniela Agnello, legale di Stanley, commenta a Agimeg la pronuncia appena emessa dalla Commissione Tributaria di Bologna. Il provvedimento è stato emesso nella fase cautelare, la Commissione ha disposto la sospensione dell’avviso di accertamento, e si pronuncerà successivamente sul merito della vicenda. La nuova udienza è stata fissata al 15 dicembre, ma in questa data con ogni probabilità “il Giudice valuterà le questioni pregiudiziali e, quindi, deciderà se sospendere nuovamente il procedimento, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia” spiega ancora Agnello. La sentenza della Consulta, infatti difficilmente arriverà per la fine dell’anno. Intanto però la Commissione di Bologna ha anche condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali “la condanna alle spese è una conseguenza della soccombenza nella fase cautelare. E’ la prima volta che una Commissione Tributaria, su questa materia, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio  nella fase cautelare (i titolari dei centri non sono mai stati condannati alle spese della fase cautelare). Normalmente si attende il merito, così come ha fatto la settimana scorsa la Commissione Tributaria di Bari, che pure ha sospeso gli effetti di altro avviso di accertamento”. La condanna alle spese in questa fase, resa con ordinanza non impugnabile, potrebbe significare che la Commissione, applicando la legge, ha ritenuto, già nella fase cautelare, “fondato o non manifestamente infondato il ricorso” conclude Agnello. es/AGIMEG