L’esenzione dall’IVA per l’attività di raccolta delle somme di gioco non si estende ai terzi che non hanno alcun rapporto con il titolare del nulla osta per gli apparecchi, i concessionari di Stato. E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate sull’attività di raccolta delle giocate svolta da un terzo su incarico del gestore. L’esenzione IVA riguarda dunque esclusivamente i rapporti concessionario-esercente e concessionario-gestore, in quanto entrambi i soggetti provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate degli apparecchi da intrattenimento. Viceversa, non sono esentate – e dunque sono soggette a IVA con aliquota ordinaria – le attività svolte nell’ambito dei rapporti esercente-gestore. lp/AGIMEG