Decreto Sostegni, Servizio Bilancio Senato: “Contributo fondo perduto, RT non fornisce alcun dato che consenta un riscontro della quantificazione”

“Il comma 1, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il comma 2 stabilisce che il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la stessa data, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti (intermediari finanziari e società di partecipazione) di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986. Il comma 3 dispone che il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi) o compensi in denaro o in natura di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 4 stabilisce che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma. Il comma 5 determina l’ammontare del contributo a fondo perduto in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a 100.000 euro; b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro; c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Il comma 6 prevede, fermo quanto disposto dal comma 2, che per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non possa essere superiore a 150.000 euro e sia riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il comma 7 stabilisce che il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto (di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito) di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 (ai fini IRAP). In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 (divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento), all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (limite annuale all’utilizzo dei crediti d’imposta). Il comma 8 dispone che, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 9 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo (tramite accredito diretto sul conto corrente), al regime sanzionatorio e alle attività di controllo (certificazione antimafia ecc.). Il comma 10, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, dispone che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021). È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA) e aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA. Il comma 11 abroga le disposizioni dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedevano l’erogazione di un contributo a fondo perduto per il 2021, nel limite massimo di 280 milioni di euro, in favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020. Inoltre, integrando l’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020, circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fermi restando gli altri requisit
i circa la presenza di santuari religiosi e il numero di presenze turistiche di stranieri. Il comma 12 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l’anno 2021, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 2 aprile 2021, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 (che ha esteso il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4 al decreto n. 137 – si tratta, sostanzialmente, di agenti, rappresentanti, procacciatori d’affari e mediatori). Il comma 13 dispone l’applicazione delle disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni: a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall’articolo, 77 comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del decreto-legge n. 104 del 2020; c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020; d) articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, limitatamente all’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021; e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020; f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 172 del 2020; g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge n. 178 del 2020; h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell’articolo 6 del presente decreto. Il comma 14 consente il cumulo degli aiuti di cui al comma 13, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea, con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Il comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevino le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12. Il comma 16 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all’erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea. Il comma 17 applica, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16, la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura”. E’ quanto si legge nella nota di lettura del Servizio di Bilancio del Senato sul DL “”Conversione in legge del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19″ riguardo il Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IV. “La RT, dopo una sintetica illustrazione del contenuto dell’articolo e aver chiarito che, nel caso in cui il contributo in esame sia utilizzato sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite modello F24, si è stimato prudenzialmente che la compensazione abbia luogo interamente nel corso del 2021, afferma che è stata adottata la seguente metodologia al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del contributo stesso. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le relative dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per i soggetti c.d. “forfettari” (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400.000 euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati. Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150.000 euro per tutti i soggetti. In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalle disposizioni in esame è pari a 11.150 milioni di euro per l’anno 2021. La RT sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui al comma 10, per cui esclude che alle stesse siano ascrivibili effetti finanziari. Ribadisce poi che il primo periodo del comma 11 garantisce risparmi di spesa per 280 milioni di euro ed esclude che il secondo, limitativo della platea dei soggetti beneficiari del contributo per i ristoratori di alcuni centri storici, possa determinare maggiori oneri per la finanza pubblico. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 sono finalizzate a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal quadro europeo sugli aiuti di Stato per la fruizione delle misure di agevolazione elencate al comma 1. Tenendo conto che le diverse misure agevolative ivi elencate hanno una copertura finanziaria che prescinde dai vincoli posti dal quadro europeo sugli aiuti di Stato, le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari”, aggiunge. “Al riguardo, preso atto della metodologia che la RT asserisce essere stata utilizzata nella determinazione degli oneri, che appare corretta, si evidenzia che la RT non fornisce tuttavia alcun dato che consenta un riscontro, perlomeno di massima, della quantificazione. (…) Si ricorda che, in relazione ai contributi erogati sulla base delle fasce di reddito pertinenti, l’ammontare dei contributi erogati ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 si è attestato sui 6,7 miliardi di euro complessivi, come riportato nell’Atto del Governo 198 (di rimodulazione degli stanziamenti previsti per alcune misure di ristoro connesse con l’emergenza pandemica) che ha attinto tale valore dalla Nota dell’Agenzia delle entrate n.
302776 dell’11 settembre 2020. Pur non disponendo di dati che consentano una ponderazione delle percentuali, appare evidente, anche considerando i valori per i fatturati oltre i 5 milioni di euro, che una stima di massima di una percentuale di rimborso vicina a tre volte la spesa sostenuta ex articolo 25 del decreto-legge n. 34 sia sufficientemente realistica. Va, d’altra parte, considerata l’introduzione del massimale di 150.000 euro (che era stato introdotto con il decretolegge n. 137, il quale in linea generale non è tuttavia utilizzabile ai fini di un confronto, atteso che limitava la concessione dei sussidi ad imprese con determinati codici ATECO) tendono a contenere l’impatto dell’aumento delle percentuali, per evidenti effetti aritmetici. Un’altra misura che potrebbe contenere l’incremento di spesa è costituita dal permanere dei limiti minimi di 1.000 e 2.000 euro già previsti dal DL 34/2020 anche per soggetti che avrebbero avuto diritto a contributi inferiori in base alle percentuali previste (ad esempio una persona giuridica che avrebbe avuto diritto ad un contributo di 500 euro ai sensi del DL 34 riceveva comunque 2.000 euro e anche con il decreto in esame pur avendo diritto a 1.500 euro, in conseguenza delle percentuali triplicate, riceverà comunque 2.000 euro). Inoltre, in modo più rilevante e ancora in direzione riduttiva dell’onere, si rappresenta che il diverso periodo di riferimento per valutare sia l’an che il quantum del contributo dovrebbe esercitare un significativo impatto sia sulla platea che sull’ammontare del contributo. Infatti, mentre il decreto-legge n. 34 prendeva come riferimento il calo di fatturato registrato fra i mesi di aprile 2019 ed aprile 2020 (verosimilmente il maggiore di tutto l’anno, coinvolgendo il mese con le restrizioni più rigide e con la diminuzione più ampia dell’attività economica), il presente articolo considera il calo medio mensile del fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019. Si consideri che – per tutto il 2020 – la diminuzione del PIL è stata pari al 9% circa rispetto al 2019, mentre il terzo trimestre 2020 (che dovrebbe manifestare un valore medio maggiore di quello ascrivibile al solo mese di aprile) ha registrato un peggioramento tendenziale del 17,7% (quindi, quasi il doppio). Anche confrontando i dati relativi al fatturato dell’industria, si rappresenta che ad aprile fu registrata una diminuzione tendenziale pari al 46,9%, già contenuta al 25,9% il mese successivo. Pertanto, assumendo, approssimativamente ma non arbitrariamente, che i movimenti dei livelli di fatturato si siano mantenuti su un rapporto relativo simile (quindi una diminuzione doppia ad aprile rispetto all’intero anno), il mutamento di questo parametro (da aprile all’intero anno) dovrebbe contribuire a ridurre notevolmente i contributi. In generale, rimane comunque non verificabile la stima riportata dalla RT. Anche alla luce del grado aleatorietà che caratterizza la quantificazione dell’onere, appare problematica la previsione di cui al comma 12, che fa riferimento agli oneri in questione come valutati e non li configura come limite di spesa, per cui, qualora la quantificazione sia sottostimata, il contributo andrebbe comunque riconosciuto, con il conseguente aumento degli oneri, come peraltro già avvenuto in relazione all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 attraverso il citato decreto ministeriale di rimodulazione di fondi, atteso che il relativo diritto sembra configurarsi come soggettivo e non comprimibile sulla base di eventuali carenze finanziarie: infatti, nessun condizionamento di tale natura è desumibile dal presente articolo. Per quanto attiene ai profili di copertura, oltre a rinviare, per i profili più generali, all’articolo 42, si chiede conferma dell’integrale disponibilità dei 280 milioni di euro di cui al primo periodo del comma 11, escludendo l’avvenuta erogazione, anche minima, di contributi a valere su tale posta. Inoltre, si sollevano perplessità in merito alla quota di copertura (330 milioni) mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 2 aprile 2021, delle somme alla stessa Agenzia trasferite per effetto dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 (che estendeva, per il 2020, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgevano l’attività di agenti, rappresentanti, procacciatori d’affari e mediatori). Infatti, la RT non fornisce alcuna spiegazione circa le ragioni dell’utilizzo di tali risorse per altre finalità atteso che non risulta l’abrogazione della disposizione in questione, che, anzi, risulta implicitamente indicata come vigente dalla lettera e) del comma 13 del presente articolo. In sostanza, quindi, la disponibilità per l’utilizzo a fini di copertura dei 330 milioni indicati non appare comprensibile”, continua. cdn/AGIMEG