Slot, firmato decreto su riduzione delle slot . Primo step, -15% di macchine entro il 31 dicembre 2017. Ecco il testo integrale del Decreto

Il primo passo verso la riduzione delle slot sul territorio è stato fatto. Secondo quanto appreso da Agimeg da fonti governative infatti, la scorsa settimana è stato firmato da Padoan al Mef il decreto ministeriale che dà il via al processo di ridimensionamento degli apparecchi da intrattenimento. Il decreto seguirà quanto dettato dalla riforma proposta dal Governo qualche mese fa e prevede quindi una riduzione del 15% entro il 31 dicembre 2017 ed un’ulteriore riduzione del 15% entro il 30 aprile del 2018. In totale quindi rimarranno 265 mila slot.

ECCO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO

Il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi coma 6° non può essere superiore a: “a) 345.000 unità, alla data del 31 dicembre 2017; b) 265.000 unità alla data del 30 aprile 2018”. E’ quanto prevede l’articolo 1 del decreto firmato da Padoan sulla riduzione delle slot ed attualmente al vaglio della Corte dei Conti. “Ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede – continua il decreto -: a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15% del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016; b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta. Di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016. 2. Fermo restando l’obbligo, per ciascun concessionario, della riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo inferiore a 265.000, i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo. A tal fine, qualora all’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 3 risulti un numero di nulla osta inferiore a 265.000, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con propria determinazione da pubblicare sul sito internet istituzionale indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018.

Art. 3 (Revoca dei nulla osta eccedenti il numero complessivo massimo) 1. L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli verifica, per ciascun concessionario, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 2, la riduzione del numero di numero di nulla osta attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso articolo 2, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all’articolo 1. 2. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qualora riscontri, per un singolo concessionario, un numero di nulla osta superiore a quello risultante dall’applicazione dei tassi di riduzione di cui all’articolo 2, inoltra al medesimo, entro i venti giorni lavorativi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di nulla osta pari all’eccedenza rilevata operando: a) l’analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni; b) l’attribuzione dell’eccedenza a ciascuna regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra rilevata; c) l’individuazione dei nulla osta eccedenti nell’ambito di ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi. 3. Il concessionario, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di revoca, provvede al blocco degli apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la loro dismissione. 4. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto previsto nel comma 3, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000,00 euro per ciascun apparecchio e, d’intesa con il partner tecnologico, dispone il distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli apparecchi eccedenti.

Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigure alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza”. lp/AGIMEG