Il Comune di Casalgrande, nella provincia di Reggio Emilia, ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio l’ordinanza riguardante la “disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale vlt, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro – definiti all’art. 5 comma 1 del regolamento comunale per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico nonche’ delle problematiche e delle patologie correlate”. Nello specifico tale normativa “ordina che l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS, ovunque collocati, autorizzati ai sensi: art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, sale giochi o esercizi commerciali dotati di apposita autorizzazione); art. 88 del TULPS (esercizi di raccolta gioco, sale scommesse, sale bingo. Sale VTL); siano fissate come segue: interruzione del funzionamento degli apparecchi dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 tutti i giorni, compreso i festivi; che la fascia oraria di interruzione al funzionamento sopra indicata dovrà essere rispettata indipendentemente dall’orario di attività stabilito per la tipologia di esercizio all’interno del quale gli apparecchi da gioco sono collocati: gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento dovranno essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio; che è fatto obbligo al titolare dell’esercizio di esporre un cartello all’interno dell’esercizio e in posizione ben visibile per gli avventori, con l’indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui ai precedenti punti; sono esclusi dalla limitazione degli orari sopra indicati, le tipologie di gioco indicate all’art. 1, lettera A), B), C), D) del Regolamento Comunale approvato co D.C.C. 48/2020. Dispone inoltre il presente ordinamento entra in vigore dal 15 marzo 2021, e verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale nonché ne verrà fatta ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione istituzionali; la violazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente Ordinanza saranno punite applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni apparecchio acceso al di fuori degli orari consentiti per il funzionamento; la violazione delle disposizione di cui al punto 3 della presente Ordinanza sarà punita applicando una sanzione pecuniaria amminstrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00; le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 689/1981 e s.m.i.; il versamento delle somme sopra indicate deve pervenire entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione; relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti punti, in caso di versamento oltre il termine fissato, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento; proventi delle sanzioni saranno destinati ad attività di prevenzione del gioco d’azzardo o promozione e sostegno delle attività economiche in cui non sono presenti o che dismettano apparecchi per il gioco d’azzardo; che la verifica del rispetto della presente Ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia”. cdn/AGIMEG