Camera, DL ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare rischi connessi Covid-19: inammissibili emendamenti FI e Lega su proroga entrata in vigore della Lotteria degli scontrini

“Si ritiene che debbano considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: gli identici Guidesi 2.025 e Squeri 2.039, poiché apportano modifiche al decreto legge n. 183 del 2020 (cosiddetto proroga termini), in corso di esame parlamentare per la sua conversione, e in particolare prorogano ulteriormente, dal 1° febbraio 2021 al 1° giugno 2021, la lotteria degli scontrini”. E’ quanto evidenziato nelle Commissioni Riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali) dalla presidente Marialucia Lorefice in occasione della discussione del DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
virus COVID-19. Ecco i testi degli emendamenti:

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 2-bis. (Proroga entrata in vigore della « Lotteria degli scontrini ») 1. All’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9 le parole: « 1° febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2021 »; b) il comma 10 è sostituito dal seguente: « All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° giugno 2021” e al terzo periodo, le parole: “Nel caso in cui” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui” ».

Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini (Lega)

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 2-bis. (Proroga entrata in vigore della « Lotteria degli scontrini ») 1. All’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9 le parole: « 1° febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2021 »; b) il comma 10 è sostituito dal seguente: « All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° giugno 2021” e al terzo periodo, le parole: “Nel caso in cui” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2021, nel caso in cui” ».

Squeri, Barelli, Polidori, Baldini, Torromino, Della Frera, Porchietto, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace (FI)

cdn/AGIMEG