Stabilità, Servizio Studi: “Gara Bingo, 210 concessioni per 9 anni. Sanatoria ctd potrebbe consentire partecipazione a gara scommesse”

Qualora il bando di gara dovesse prevedere una clausola in tal senso, l’adesione alla Sanatoria consentirebbe la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per le scommesse sportive. E’ quanto specificato nel Servizio studi del Senato sulla Stabilità 2016. Nel dossier vengono dettagliati tutti i commi riguardanti l’articolo 48 sui giochi. Per quanto riguarda il Bingo invece, saranno messe a gara 210 concessioni con una soglia minima di 350 mila euro ma una durata della concessione non più di 6 anni ma di 9. Sulla gara per il gioco a distanza, ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022, è previsto un bando entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro. Ecco il testo integrale del dossier:

“L’articolo contiene disposizioni di varia natura: in particolare, stabilisce l’aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 15 per cento) e video lottery terminal – VLT (dal 5 al 5,5 per cento) nonché la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati. Si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del25 per cento. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, ilBingo ed i giochi a distanza.

Il comma 1 incrementa, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il PREU (prelievo erariale unico) dall’attuale 13 per cento al 15 per cento con riferimento all’ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. “new slot” o AWP di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).

In base all’articolo 5, comma 2, del D.Direttoriale AAMS del 12/10/2011, la misura del PREU relativa agli apparecchi in oggetto è fissata nella misura del 13 per cento delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L’art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., unitamente al decreto 4 dicembre 2003, così come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, definisce la categoria degli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot, specificandone le caratteristiche. In particolare: ciascun apparecchio di gioco, che può essere installato sia in pubblici esercizi, quali rivendite di tabacchi, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco, deve essere collegato alla rete telematica dell’Agenzia; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a cento euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; le vincite, computate dall’apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate; l’uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni; gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Il comma 2, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, incrementa il PREU dall’attuale 5 per cento al 5,5 per cento con riferimento all’ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. Video Lotteries Terminal” o VLT, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).

In base all’articolo 1, comma 479, della legge n. 228/2012, il PREU relativo agli apparecchi in oggetto è fissato in misura pari al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

Si tratta di apparecchi facenti parte di una rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; essi possono essere installati solo in sale destinate all’attività di gioco, con accesso precluso ai minori.

La Relazione tecnica stima che dall’aumento del PREU per entrambi gli apparecchi di gioco dovrebbe derivare l’aumento di gettito di 600 milioni di euro annui. La RT precisa, inoltre, che il maggior onere fiscale inciderebbe sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti) e non sarebbe traslabile sui giocatori, in quanto la percentuale di pay out (somme da restituire in vincite) è fissata dalla legge.

Il comma 3, novellando i commi 643 e 644 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, proroga fino al 31 gennaio 2016 la c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line delle scommesse non autorizzati, il cui procedimento è definito dell’articolo 1, commi 643, 644 e 645 della medesima legge n. 190/2014; contestualmente, vengono prorogate le date entro le quali devono essere espletate le varie operazioni procedurali finalizzate alla regolarizzazione stessa.

La sanatoria riguarda i c.d. CTD (Centri di Trasmissione Dati). L’adesione alla procedura di emersione consentirebbe (qualora il bando di gara dovesse prevedere una clausola in tal senso) a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.

Ai sensi dell’alinea del comma 643 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, sono destinatari della possibile regolarizzazione in parola quei soggetti che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La legislazione vigente, in considerazione del fatto che il contratto di gioco perfezionato in Italia è regolato dalla legislazione nazionale, prevede la possibilità per i titolari dell’esercizio e del punto di raccolta non collegati di regolarizzare la propria posizione, presentando, entro la data del 31 gennaio 2015 – che diventa il 31 gennaio 2016 sulla base della disposizione in esame – una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, ed effettuando un versamento di euro 10.000.

Si evidenzia che la Relazione tecnica in relazione alla descritta proroga non ascrive alcun effetto finanziario, ritenendo che la procedura presenti le stesse caratteristiche che hanno condotto ad un risultato inferiore alle attese per quanto riguarda la regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità dello scorso anno: rispetto alla stima di 3.500 aderenti (attivi da almeno 4 anni), hanno effettivamente aderito 2.200 soggetti operanti da uno o due anni. La mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa 2/3 della platea deriva principalmente da due ragioni: il costo elevato dell’obbligo di corrispondere l’intero tributo dovuto “per i periodi d’imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento”; la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016. Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve: i potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di li a pochi mesi, la partecipazione alla gara.

Il comma 4 individua una procedura per accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), il quale viene assoggettato ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento (ai sensi del comma 6).

In particolare, qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati (quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi), e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l’Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del d.lgs n. 231/2007, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162, del TUIR.

Si ricorda che il d.lgs. n. 231/2007 contiene disposizioni per l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. I commi 1 e 2 dell’articolo 11 di detto decreto legislativo elencano gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria: banche; Poste Italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); imprese di assicurazione; agenti di cambio; società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo; società fiduciarie; succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; Cassa depositi e prestiti S.p.A; soggetti abilitati al microcredito; confidi; soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

La relazione illustrativa spiega che il richiamo alla stabile organizzazione, espressione con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato, è volto a facilitare nel concreto l’intercettazione degli introiti dei centri trasmissione dati.

In base al comma 5, nel caso in cui, all’esito del contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando lamaggiore imposta e le sanzioni dovute.

Il comma 6 stabilisce che a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nel citato articolo 11, commi 1 e 2, del d.lgs n. 231/2007, ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Il contribuente, a norma del comma 7, può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 212/2000, qualora intenda dimostrare il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.

Si rammenta che ci si riferisce alla possibilità del contribuente di interpellare l’amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa (si ricorda che tale nuova forma di interpello disapplicativo è stata prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156).

Il comma 8 definisce i requisiti, i limiti e le modalità per la partecipazione al bando di gara “Scommesse”: per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse.

Si evidenzia che, come affermato nella relazione governativa, tutte le concessioni per le scommesse verranno ascadenza il 30 giugno 2016.

Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; il numero massimo è di 10.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e di 5.000 diritti con riferimento ai punti di vendita nei quali la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici è accessoria; un sottoinsieme fino a un massimo di 1.000 diritti può riguardare gli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d’asta non inferiore a 32.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e a 18.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato.

La Relazione tecnica stima un gettito di 410 milioni di euro per il solo anno 2016.

Il comma 9 interviene sull’articolo 12, comma 2, della legge n. 383/2001, sostituendone il quarto periodo, al fine di disporre che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il citato quarto periodo del comma 2 vigente prevede che dette modalità tecniche (dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi) sono stabilite con decreto dirigenziale. La relazione illustrativa precisa sul punto che la modifica deriva dalla considerazione della natura strategica delle decisioni ricadenti sulle modalità tecniche relative a giochi, scommesse e concorsi a premi, nonché delle ricadute sul mercato e sul contrasto all’offerta illegale di giochi.

Il comma 10 riguarda il gioco del Bingo: attraverso la novella dell’articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 147/2013,sono messe a gara 210 concessioni, con una soglia minima di 350.000 euro in luogo del vigente importo di 200.000 euro, per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di nove anni, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l’inserimento della lettera d-bis, riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato.

L’espunzione della possibilità di rinnovare la concessione appare coerente con il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite – ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza – secondo procedure di selezione concorrenziale.

La relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadrà nel corso del 2016.

La Relazione tecnica stima un gettito di 73,5 milioni di euro per il solo anno 2016.

Il comma 11 disciplina la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 è previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro.

La Relazione tecnica stima un gettito di 24 milioni di euro per il solo anno 2016.

Il comma 12 sopprime il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220.

Si tratta di uno degli obblighi ai quali sono tenuti i concessionari dell’esercizio e della raccolta attraverso rete fisica e riguarda la cessione non onerosa della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’atto della scadenza del termine di durata della concessione. Tale previsione – come ricorda la relazione illustrativa – era stata a suo tempo introdotta per evitare il rischio che alla cessazione della raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale potesse far seguito, da parte dell’impresa cessata ma dotata ancora dell’adeguata strumentazione materiale, un’offerta di gioco non regolare. La Corte di Giustizia dovrebbe pronunciarsi sul punto nei primi mesi del 2016, dal momento che la Corte di Cassazione ha sollevato in merito un dubbio di compatibilità con il diritto europeo. Oltre a ciò, sono emerse difficoltà oggettive ai fini della concreta attivazione del vincolo, soprattutto nei confronti di eventuali operatori stranieri”. rg/AGIMEG