“Zona bianca”: ecco perché sale giochi, sale scommesse, sale bingo e corner potrebbero riaprire in Sardegna nonostante l’ultima Ordinanza – di Roberto Fanelli

L’ordinanza del 28.2.2021 del Governatore della Regione Sardegna, emanata a seguito di quella del Ministro della salute che riconosce alla Regione la “zona bianca”, prevede (art.1) la riapertura delle seguenti attività:

a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;

b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00.

Lo stesso art. 1 stabilisce, inoltre, che “in relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze…. potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:

– palestre, scuole di danza (senza contatto);

– centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;

– musei e luoghi della cultura“.

L’art.4 dell’ordinanza dispone, inoltre, che “A far data dal 1° marzo 2021 e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della Regione, alla Regione Sardegna – pur collocata dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 febbraio 2021 in zona “bianca”, scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso – continuano ad applicarsi le misure restrittive determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35, con riferimento alle altre attività ivi indicate, fatta eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente ordinanza”.

Per effetto dell’Ordinanza della regione Sardegna, quindi, le “misure restrittive determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2” del citato D.L. n. 19/2020 continuano ad applicarsi.

Tale norma prevede (tra l’altro) che per finalità di prevenzione della pandemia, “possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

….

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;“.

Per effetto di tale contesto normativo, dunque, l’Ordinanza del Governatore della Sardegna prevede che nella Regione, nonostante la stessa sia stata dichiarata “zona bianca”, continua la chiusura delle sale giochi, sale scommesse e sale Bingo.

In proposito, si osserva che l’art. 1, comma 16-sexies del decreto legge n. 33/2020 prevede che con ordinanza del Ministro della salute “sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti”. Tali regioni, ai sensi del successivo comma 16-septies, si definiscono “Zona bianca” (scenario di tipo 1, livello di rischio basso, incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 caso ogni 100.00 abitanti, proprio come la Sardegna).

Il comma 16-sexies stabilisce che all’interno di questi territori (“zona bianca”) “cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti [del Presidente del Consiglio dei Ministri] possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Ai sensi dell’art. 2 del menzionato decreto legge n. 19/2020 “le misure di cui all’articolo 1” dello stesso Decreto – tra cui la chiusura di sale giochi, sale scommesse e sale Bingo – “sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti … i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni… I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni…”.

Riassumendo:

1) le misure restrittive adottabili sono quelle previste dall’art. 1, comma 2 del decreto legge n. 19/2020;

2) tali misure prevedono anche la chiusura di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

3) queste misure possono essere adottate con DPCM, anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni.

E infatti, l’art. 1, comma 10, lettera l) del DPCM 14 gennaio 2021 stabilisce che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno  di  locali  adibiti  ad attività differente”.

Cosa succede con l’Ordinanza del Ministro della Salute che attribuisce alla Sardegna la “Zona bianca”?

Anche in questo caso, soccorrono le norme di legge e del DPCM.

a) abbiamo già detto che l’art. 1, comma 16-sexies del decreto legge n. 33/2020 stabilisce che all’interno delle “zone bianche” “cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19″ e cessano, quindi, le chiusure di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

b) l’art. 1, comma 11, del DPCM 14 gennaio 2021 prevede quanto segue: “Con ordinanza del Ministro  della  salute,  adottata  ai  sensi dell’art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge  n.  33  del  2020  sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo  1  e con un livello di rischio  basso,  ove  nel  relativo  territorio  si manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti,  all’interno delle quali cessano di  applicarsi  le  misure  di  cui  al  presente articolo relative alla sospensione o al divieto  di  esercizio  delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano  le  misure  anti contagio previste dal presente  decreto,  nonché  dai  protocolli  e dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di riferimento o, in difetto, settori analoghi”.  Questa norma, quindi, conferma che in presenza di una “zona bianca” cessano le misure restrittive previste dallo stesso DPCM, ivi comprese, quindi, quelle che riguardano la chiusura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Tuttavia, l’art. 1, comma 16-sexies del decreto legge n. 33/2020 sancisce che, nonostante la dichiarazione di “zona bianca”, “possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020”, comma che prevede, come già detto, anche la chiusura di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Ma tali misure possono essere adottate con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri e non con ordinanze del Governatore della regione il quale, tutt’al più, può “proporre” al Presidente del Consiglio dei Ministri di adottare un DPCM.

Si osserva, inoltre, che il comma 4 dell’Ordinanza regionale stabilisce che “continuano ad applicarsi le misure restrittive determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35, con riferimento alle altre attività ivi indicate, fatta eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente ordinanza”. Tuttavia, a stretto rigore, le misure restrittive previste dall’art. 1, comma 2, cessano (automaticamente, salvo successivo DPCM) di applicarsi in presenza di “zona bianca”. E l’art. 5 dell’Ordinanza prevede che “Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 gennaio 2021”, il quale, come abbiamo visto, all’art. 1, comma 11, prevede (anch’esso) la cessazione delle misure restrittive “di  cui  al  presente articolo relative alla sospensione o al divieto  di  esercizio  delle attività ivi disciplinate” “ove  nel  relativo  territorio  si manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti”.

Vero è che la Sardegna è una Regione a Statuto speciale ma il comma 16-sexies, nel rinviare allo strumento del DPCM, non prevede eccezioni di sorta. Non solo; ma a fronte di una normativa che stabilisce “in automatico” la riapertura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo in presenza di una dichiarazione di “zona bianca”, l’atto amministrativo che ne prevede la chiusura dovrebbe essere esplicito e motivato mentre invece nell’ordinanza del Governatore della Sardegna le parole “sale giochi, sale scommesse e sale bingo” non compaiono mai. rf/AGIMEG