Questura “chiude” sala bingo per 15 giorni. Tar: Non è una sanzione, serve a tutelare l’ordine pubblico

Nessun intento sanzionatorio nei confronti dei titolari della sala, ma solo la necessità di “impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale”. Con questa motivazione il Presidente della Terza Sezione del Tar Veneto ha respinto – con decreto – la richiesta di sospensiva avanzata da una sala bingo di Mestre. Al centro del ricorso il provvedimento con cui la Questura aveva disposto la sospensione dell’attività (sia del bingo, sia delle vlt) per 15 giorni. IL Presidente spiega che il provvedimento in questione non punta a “sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”; ma a “impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente”. E il Presidente sottolinea quindi che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ove un locale sia frequentato da persone con pregiudizi penali o di polizia, l’ordinamento riconosce la prevalenza delle esigenze di tutela preventiva dell’ordinato svolgimento della vita sociale rispetto alla tutela degli interessi economici del privato”. LA camera di consiglio è stata fissata al 13 giugno. lp/AGIMEG