Gara cartelle Bingo, i dubbi del Consiglio di Stato: mancano norme che regolino inadempimento Amministrazione

Il Consiglio di Stato ha chiesto alcune correzioni agli atti della gara per la fornitura di 4 miliardi di cartelle per il bingo. In particolare,  esaminando il bando di gara, ha sollevato perplessità sul requisito della capacità produttiva – che devono dimostrare i partecipanti – di almeno 180 milioni di cartelle al mese. “Non risulta possibile in maniera esauriente valutare l’adeguatezza e la proporzionalità del requisito richiesto atteso che i piani trimestrali di consegna delle cartelle non sono noti” si legge nel parere. Per quanto riguarda invece i requisiti sulla capacità economica, i giudici sottolineano che alcuni documenti previsti dal bando “non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio”.

Sul contratto che stipulerà l’aggiudicatario, invece, i giudici di Palazzo Spada sollevano dubbi sulle norme che regolano lo svincolo della cauzione che l’aggiudicatario è tenuto a prestare a garanzia degli obblighi assunti. Il contratto prevede che la cauzione venga “svincolata a seguito dell’adempimento delle obbligazioni assunte”, in altre parole all’esaurirsi del contratto. Per i giudici invece una simile previsione non rispetta la norma di legge “in tema di svincolo progressivo della garanzia fideiussoria a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, che, peraltro, prevede la nullità delle eventuali pattuizioni contrarie o in deroga”. Poco chiara invece la norma che prevede una penale dell’1% del valore delle cartelle non consegnate o non sostituite nei termini. Le norme del contratto non consentono di capire se tale penale “sia aggiuntiva o sostitutiva rispetto alle penali da ritardo”. L’art. 20 del contratto, poi, non appare “in linea con quanto disposto dagli articoli 83 e seguenti del d.lgs. n. 159/2011, in materia di documentazione antimafia”. E infine, il Collegio evidenzia che “non sono disciplinati i casi di inadempimento dell’Amministrazione riferiti anche all’eventuale ritardo nell’emissione dei titoli di spesa, secondo quanto previsto dalla più recente normativa emanata in materia di pagamenti di debiti della p.a.”. gr/AGIMEG