Estorsione a sala bingo di Palermo, Cassazione conferma condanne

Due soggetti, giudicati colpevoli di estorsione ai danni di una sala bingo di Palermo da parte del Tribunale del capoluogo siciliano, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza che ha stabilito una pena reclusiva di 9 e 5 anni.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che “i ricorsi sino complessivamente infondati. Le imputazioni elevate a carico degli odierni ricorrenti avevano ad oggetto due episodi estorsivi in danno di al titolare e gestore di una sala “bingo” in Palermo e del di lui fratello: il primo episodio, ascritto ad uno solo dei soggetti, riguardava la richiesta di assunzione della nipote di un noto esponente della criminalità locale; il secondo, ascritto ad entrambi, quella concernente la corresponsione di una somma di denaro (pari a 50.000 euro) quale “corrispettivo” per procedere al rilascio dell’attività di somministrazione all’interno del “bingo”.

Inoltre, la Cassazione precisa che “si è più volte affermato, da parte di questa stessa Sezione, che nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno”. In più, “la “attualità” (al momento dei fatti) della partecipazione di uno dei due soggetti ad un sodalizio di stampo mafioso è stata evidenziata dalla Corte di Appello nel richiamare una conversazione intercettata in cui uno degli intercettati si lamentava del ricorrente ma in termini tali da rendere chiaro il fatto che egli operasse in un contesto associativo da lui diretto”.

Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le condanne emesse dal Tribunale di Palermo ai danni dei due soggetti coinvolti. ac/AGIMEG