Nuovo DPCM: confermata la chiusura fino al 5 marzo delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Ecco il DECRETO BOLLINATO

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo DPCM che entrerà in vigore il 16 gennaio. Il provvedimento prolunga lo stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021 e impone lo stop degli spostamenti fino al 15 febbraio. Fino al 5 marzo è prorogata la chiusura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Confermata l’istituzione della zona bianca, nella quale è consentita la riapertura di tutte le attività, comprese le sale giochi, scommesse e bingo. Ecco il documento ufficiale bollinato.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole “31 gennaio 2021” sono
sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite
dalle seguenti: “30 aprile 2021”.
3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni
spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o
abitazione.
4. Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, ferme, per quanto
non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:
a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei
limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14
sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non
autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell’articolo 1, commi 16-quater
e 16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l’ambito degli spostamenti di cui al primo
periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque
consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per
una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso
degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
5. All’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i
seguenti:
“16-quinques. Le misure di cui al comma 16-quater previste per le regioni che si collocano
in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato si applicano, secondo la medesima
procedura ed in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle
regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.
16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono
individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio
basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre
settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali
cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a
determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche
misure restrittive fra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del
2020.”.
ART. 2
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni dell’articolo 1 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
ART. 3
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico
dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2
gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma
informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di
distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri
materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. A tali fini, la
piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente
in forma aggregata. Nell’eventualità in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o
di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle
vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su istanza della medesima
regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in
sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle
somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di
trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4,
5 e 6.
2. In coerenza con l’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le operazioni di predisposizione e
gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito “Commissario straordinario”, il quale,
in via d’urgenza, al fine di assicurare l’immediata operatività della piattaforma, in
conformità all’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in
grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo
gratuito.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano di cui al comma 1 e dal presente articolo, il
Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale e i
soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 32 dell’8
febbraio 2020, nonché con l’Agenzia Italiana del farmaco e con l’Istituto superiore di
sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle
informazioni aggregate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario, d’intesa
con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informa
periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al
comma 1.
4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate le diverse fasi della vaccinazione per
la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l’offerta attiva alle categorie di
assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico di cui al comma 1. Le
operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei
vaccini e di certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e dalle province autonome,
che le eseguono, in qualità di titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi informativi
vaccinali. Nell’eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarità
del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma
nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte le funzionalità
necessarie all’effettuazione delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione,
in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma
nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al
precedente periodo, in regime di sussidiarietà.
5. Fermo restando l’obbligo informativo posto in capo alle regioni e alle province autonome
ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 257 del 5 novembre 2018, istitutivo dell’Anagrafe
Nazionale Vaccini, al fine di consentire il monitoraggio dell’attuazione del piano di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o,
nell’eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso la piattaforma nazionale,
trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei
vaccini per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, in conformità
al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel
rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dello
stesso Ministero. Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche
l’informazione sull’eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata. Le regioni e le
province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma
nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest’ultima operi in sussidiarietà, trasmettono
altresì i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, in forma aggregata, al Ministero
della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del
comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti
di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.
6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di
sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria
anche a carattere transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e
comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmacoepidemiologia, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con la piattaforma di
cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n.
640, all’Istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata
la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell’Anagrafe Nazionale Vaccini.
8. Per il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e applicativa dell’Anagrafe Nazionale
Vaccini è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l’anno 2021. All’onere di cui al presente
comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui
all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. iscritto nello stato di
previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.
ART. 4
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l’anno 2021)
1. In considerazione del permanere dell’emergenza da COVID-19 e del quadro
epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale:
a) al comma 1 dell’articolo 31-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole “entro il 31
dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2021” e le parole “entro
il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 20 maggio 2021”;
b) al comma 4-terdecies dell’articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole “entro il 31
marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 20 maggio 2021”.
ART. 5
(Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno)
1. All’articolo 3-bis, comma 3. del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con
modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”;
b) le parole da: “alla cessazione” fino al termine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
“alla medesima data”.
ART. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. lp/AGIMEG