DL Sostegni, dalla proroga delle concessioni scommesse e bingo allo slittamento del Preu. Gli emendamenti di De Bertoldi (FdI), Pittella (PD) e Sbrollini (IV)

Proroga della scadenza delle concessioni, e dei versamenti del Prelievo erariale, sospensione dei canoni di concessione. E’ il contenuto si una serie di emendamenti – al decreto Sostegni – che riguardano il settore del gioco.

Il senatore Andrea De Bertoldi, di FdI, ha presentato diverse proposte di modifica chiedendo in particolare una proroga onerosa delle concessioni di 48 mesi, una proroga del pagamento del Preu, la sospensione dell’obbligo di prestare fideiussioni per le sale da gioco e per le agenzie di scommesse. Di seguito gli emendamenti che ha presentato:

PROROGA DELLE CONCESSIONI

“(Disposizioni in materia di giochi)
1. In relazione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell’impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di quarantotto mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° giugno 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi diciotto mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati”.

PROROGA DEL PREU

” Art.5-bis (Interventi in materia di versamenti Preu di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
1. In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell’esercizio al quale si riferiscono. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione”.

PROROGA DEL PREU

“Art.5-bis (Interventi in materia di versamenti Preu di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). a) I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del primo semestre 2021, la scadenza s’intende prorogata al 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 maggio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41”.
Il n° 22.0.22 invece è dedicato alla prevenzione del gioco minorile: “Art. 22-bis.(Rafforzamento delle misure prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773)

GIOCO MINORILE E AUTOESCLUSIONE

1. Al fine di garantire maggiore efficienza delle misure di divieto disposte dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento e facilitare i controlli di pubblica sicurezza, a decorrere 1° giugno 2021 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: “9-quater. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate gli esercenti sono tenuti a verificare l’identità e l’età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all’atto di accedere alle aree di gioco.” 2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1. anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata”

SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

“Art.5-bis (Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse) 1.”Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite”.
2. “In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all’articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012. n. 44, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo seme dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021.
3. “Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l’esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l’entrata in vigore della presente legge di conversione”.

RICARICHE DEI CONTI GIOCO

“Dopo l’articolo 5, inserire il seguente: Art.5-bis (Attività di sale giochi) 1. In applicazione delle misure di sospensione previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nei riguardi delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, sono fatti salvi gli accessi presso gli esercizi di cui alle attività di sale giochi e scommesse al fine di consentire le ricariche dei conti gioco. Gli accessi dovranno verificarsi nel rispetto della normativa vigente garantendo l’utilizzo dei dispositivi imposti e il divieto di assembramenti”.
1. In considerazione della sospensione dell’attività di raccolta delle scommesse, nei confronti dei titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei giochi, è concesso un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta è determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.
2. Il credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il direttore delle Agenzie delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di conversione del presente decreto, sono emanate le modalità attuative del presente articolo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42″.

Anche il senatore Gianni Pittella del PD ha presentato diverse proposte di modifica
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PROROGA DELLE CONCESSIONI.

“All’articolo 30, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: 11-bis. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, i termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 lettera d), sono prorogati di ulteriori 6 mesi. 11-ter. I soggetti di cui all’art. 24, co. 13, lett. a) della Legge 7 luglio 2009, n. 88 e di cui all’art. 1, co. 935, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui scadenza è allineata nei termini previsti dalla predetta norma, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma 1, a condizione che presentino domanda di partecipazione”.
Il n° 30.0.86 chiede la rimodulazione del versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi: “Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)
Dopo il comma 11, inserire il seguente: “11-bis. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue: 1) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021, 2) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021, 3) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021”.

GIOCO MINORILE

“Dopo l’articolo 22, inserire il seguente: Art. 22-bis.
(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate al sensi dell’articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773)
1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: “9-quater. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate, gli esercenti sono tenuti a verificare l’identità e l’età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all’atto di accedere alle aree di gioco.”
2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata”.

CANONI DI CONCESSIONE

“Dopo l’articolo 40, inserire il seguente: Art. 40-bis. (Disposizioni in materia di canoni concessori di giochi pubblici nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19)
1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.
Conseguentemente, all’articolo 41, sostituire le parole: ‘550 milioni’ con le seguenti ‘522,5 milioni'”.

Anche la senatrice Daniela Sbrollini (IV) chiede la proroga delle concessioni e di adottare alcune misure sui concordati preventivi.

PROROGA DELLE CONCESSIONI

“Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente: Art. 36-bis (Misure urgenti in materia di gioco pubblico)
1. In ragione della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e della temporanea difficoltà di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole ‘da indire entro il 30 giugno 2020’ sono sostituite dalle seguenti ‘da indire entro il 31 ottobre 2021’, b) al secondo periodo, le parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “c, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021″ c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo ‘Per l’anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all’emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta’”.

CONCORDATO PREVENTIVO

“Art. 36-bis (Misure urgenti in materia di gioco pubblico)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla filiera della raccolta del gioco legale di Stato mediante apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all’articolo 110 comma 6 lett. a e b del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,1l in ragione dei periodi di sospensione delle attività, sono applicate le disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, come previsto dall’articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
2. Ai fini di cui al comma 1, i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, già prorogati nell’articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ulteriormente prorogati di dodici mesi”.