Dl Bilancio, proroga 3 anni per concessioni scadute, aumento tassa sulle vincite, ristori al Bingo, modifica Preu al 21,6%: tutti gli EMENDAMENTI presentati

Proroghe al Preu, interventi sul Fondo Salva Sport, abrogazione delle Leggi Regionali e ristori alle sale bingo. Sono alcuni degli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio per il 2021. Di seguito sono riportati tutti gli emendamenti riferiti al settore:

Sono una dozzina gli emendamenti alla legge di Bilancio che intervengono sul settore delle scommesse. Tre proposte di modifica chiedono la proroga delle gare per il rinnovo delle concessioni, e prevedono che dal 2021 il Fondo Salva Sport venga finanziato attraverso i canoni di proroga. Gli emendamenti sono stati firmati da Marco Osnato di FdI e Alessandro Cattaneo di FI (che chiedono una proroga fino al 30 giugno 2023) e da Mauro D’Attis di FI (che invece vuole arrivare fino al 31 dicembre del 2023). D’Attis con un’altra proposta di modifica chiede anche di correggere la norma che ha introdotto la Tassa Salva Sport per il betting exchange, in sostanza chiede di tassare non la raccolta ma la commissione che percepiscono gli operatori, visto che altrimenti l’importo del prelievo supererebbe i ricavi. Ancora, il deputato forzista ha anche presentato una serie di emendamenti per prorogare i termini per versare tutti i prelievi che gravano sul settore delle scommesse (il termine del 30 novembre 2020 slitta al 31 marzo 2021). Molto articolata la proposta di modifica con cui chiede di concedere un ristoro ai concessionari delle scommesse ippiche e sportive, e a quelli degli apparecchi da intrattenimento: in sostanza il testo prevede di retrocedere agli operatori – per gli anni 2021 e 2022 – la parte di prelievo in eccesso rispetto ai livelli del 2019. Infine, D’Attis ha presentato anche un emendamento per chiudere il contenzioso ventennale – che Mef e Mipaaf hanno con i concessionari delle scommesse ippiche – sui minimi garantiti. Per quanto riguarda le scommesse ippiche son o state presentate anche alcune proposte di modifica che chiedono di abbassare il prelievo, in sostanza per di allinearlo con quello delle sportive. L’on. Luca Sani (PD) in particolare chiede due aliquote fisse (20% rete fisica e 24% online), mentre Gianpaolo Cassese (M5S) e Paolo Russo (FI) propongono di abbassare l’aliquota man mano che la raccolta cresce (per la rete fisica ad esempio si parte dal 34% con una raccolta inferiore a 300 milioni, e si scende fino al 20% quando supera i 500 milioni). Manfred Schullian (Misto) infine avanza un’articolata proposta di modifica sul federalismo fiscale e tra le altre cose chiede di riconoscere al Trentino Alto Adige “) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale”.

Presentati quattro emendamenti alla legge di Bilancio che riguardalo la lotteria degli scontrini. Mauro D’Attis di FI e Massimo Ungaro di IV chiedono di posticipare l’avvio del gioco – nato per contrastare l’evasione fiscale – al 1° luglio 2021, mentre Paolo Trancassini di FdI chiede addirittura di sopprimerla. Maria Stella Gelmini (FI) invece non propone delle modifiche al gioco, ma chiede semplicemente che alle transazioni al di sotto dei 30 euro effettuate con bancomat e carte di credito non vengano applicate commissioni.

Nel corso dell’esame della legge di Bilancio sono stati presentati due emendamenti per sostenere le sale da bingo nel corso dell’emergenza sanitaria. Di seguito i testi:

Dopo l’articolo 194 è inserito il seguente:
Art. 194-bis: (Interventi di ristoro per le sale bingo)
1. All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “sospensione dell’attività” sono aggiunte le parole “per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe”.
2. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell’1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.
Conseguentemente
All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “500 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “200 milioni”
194.026. D’Attis, Mandelli, Squeri, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, D’Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 205 aggiungere il seguente:
Articolo 205-bis
(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all’occupazione delle sale bingo)
1. Al fine di garantire la continuità dell’operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell’1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.
2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n232, come incrementato dall’articolo 19, comma 1 lettera b) del decreto legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
205.013. D’Attis, Mule’, Mandelli

Nel corso dell’esame della legge di Bilancio sono stati presentati alcuni emendamenti che riguardano il preu sugli apparecchi. Di seguito i testi:

Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 194-bis: (Interventi in materia di versamenti PREU)
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:
i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;
ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.
Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:
Art. 201-bis
(Estensione regime forfettario)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 il limite dei ricavi per l’accesso e l’applicazione del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e 71 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato in euro 100.000,00.
2. Per gli anni 2021 e 2022 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata di due punti percentuali.
Donno.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 lett.a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60% delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall’art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
D’Attis, Mule’, Mandelli.

All’art.205 è inserito il seguente quinto comma:
“3-bis I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 30 Dicembre 2020 sono prorogati al 30 Dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e’ versata entro il 31 Dicembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata e’versata entro il 22 Dicembre 2021. La modalità di determinazione dell’Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.”
D’Attis, Mule’, Mandelli.

All’art. 205, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.
D’Attis, Mule’, Mandelli.

Dopo l’articolo 205 aggiungere il seguente:
Articolo 205-bis
(Interventi in materia di versamenti PREU)
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:
i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;
ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.
D’Attis, Mule’, Mandelli, Cattaneo.

Un contributo di solidarietà per contrastare l’usura finanziato con una quota dei ricavi delle compagnie che offrono gioco online. LO chiede con un emendamento alla legge di Bilancio l’on Francesco Silvestri del M5S

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, i concessionari del gioco a distanza versano un contributo di solidarietà all’entrata del bilancio dello Stato che resta acquisito all’erario per la successiva riassegnazione nel Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3-ter. Il contributo di solidarietà di cui al precedente comma, è determinato in misura pari a 1 per cento dei ricavi da gioco a distanza per ciascun concessionario per l’anno 2021 ed in misura pari al 2 per cento dei ricavi da gioco a distanza per ciascun concessionario per gli anni 2022 e 2023.».
Silvestri Francesco.

Un emendamento per risolvere il contrato con le banche e consentire anche alle imprese che operano nel settore dei giochi di aprire un conto corrente. Lo ha presentato l’on. Mauro D’Attis (FI) nel corso dei lavori sulla lege di Bilancio:

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nei contratti bancari sono nulle le clausole contrattuali che prevedono l’esclusione delle aziende che operano nella raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all’art.110 commi 6 e 7 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge di conversione.”
D’Attis, Mule’, Mandelli.

Abrogare le leggi regionali che dettano limitazioni al gioco, come distanziometri e fasce orarie. Lo chiede con un emendamento alla Legge di Bilancio l’on. Mauro D’Attis di FI. Ecco il testo integrale:

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le normative emanate da Regioni ed Enti Locali in materia di distanze minime dai luoghi sensibili ed orari di apertura degli esercizi di installazione degli apparecchi da gioco nonché di funzionamento degli apparecchi medesimi si intendono abrogate. In ossequio al dettato dell’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 7 Settembre 2017 gli orari di interruzione dl funzionamento quotidiano degli apparecchi da gioco sono fissati come segue: dalle ore 24 alle ore 7. Le disposizioni successive all’entrata in vigore della presente legge di conversione che siano in contrasto con le disposizioni dei periodi precedenti sono nulle.”
D’Attis, Mule’, Mandelli.

Prorogare tutte le concessioni di gioco – già scadute o in scadenza – per 36 mesi “In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica”. Lo chiedono con due distinti emendamenti alla legge di Bilancio, di formulazione simile, gli on. Mauro D’Attis di FI e Marco Lacarra del PD. D’Attis ha anche presentato una proposta di modifica che – sempre a causa della crisi sanitaria e economica – chiede che non si tenga in considerazione la regolarità contributiva per l’iscrizione al Registro Unico degli operatori di gioco. Di seguito gli emendamenti

L’articolo 205 è sostituito dal seguente:
Articolo 205
(Disposizioni in materia di giochi)
1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
D’Attis, Mule’, Mandelli.

Dopo l’articolo 193, inserire il seguente:
Art. 193-bis
(Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)
“1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.”
Lacarra

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell’iscrizione al Registro Unico degli operatori di gioco di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli anni 2021 e 2022, non è considerato requisito la regolarità fiscale e contributiva. A tale fini non potrà essere richiesto all’atto dell’iscrizione o del rinnovo dell’iscrizione al suddetto registro alcun documento attinente alla regolarità fiscale o contributiva.”
D’Attis, Mule’, Mandelli.

Presentati alcuni emendamenti alla legge di Bilancio per rivedere le aliquote della tassa sulla fortuna. Di seguito i testi integrali:

Dopo l’articolo 194 è inserito il seguente:
Art. 194-bis: (Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)
1 A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”
Conseguentemente
All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “400 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “100 milioni
Mandelli, Porchietto, Squeri.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 194-bis.(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”
Zennaro.

All’articolo 205 dopo il comma 3 inserire il seguente:
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”.
D’Attis, Mule’, Mandelli. lp/AGIMEG