Decreto Sostegni Bis, emendamento D’Attis (FI): proroga e allineamento di tutte le concessioni al 2024, online al 2022. Sospensione degli effetti espulsivi dei distanziometri regionali. Ecco l’emendamento integrale

Prorogare “in ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico”. E’ quanto prevede l’emendamento al Decreto Sostegni Bis, depositato in Commissione Bilancio alla Camera, a firma di Mauro D’Attis (Forza Italia).
“Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici (…) sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni (…) senza l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali”. “Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024”, si legge ancora. “Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024”. “Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga”. Infine “le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024”.
Ampio spazio è dato alla sospensione degli effetti espulsivi dei distanziometri regionali in tema di attività di gioco. “Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:
sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle Regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell’entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l’impugnazione”. Il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, “sono definiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022”.

Ecco l’emendamento integrale presentato dall’on. D’Attis al Decreto Sostegni Bis:

A.C. 3132 Emendamento

Articolo 7

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, di cui all’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
  3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
  4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.
  5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.
  6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
  7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4,5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
  8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
  9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
  10. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:
  11. a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle Regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell’entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l’impugnazione.
  12. b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.
  13. Restano fermi, per le attività di cui ai dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.
  15. L’art. 27 e il comma 1 dell’art. 30 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.
  16. 14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati 399,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito cono modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (Fondo cashback) e quanto a 399,4 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

Misure di sostegno per il settore dei giochi

Comma 1: individua gli obiettivi dell’intervento, connesso all’impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, a causa degli effetti della crisi pandemica in corso. Per tali motivi introduce il principio generale di proroga a titolo oneroso per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo le modalità che seguono.

Il comma 2 recepisce le motivazioni riportate del decreto del tribunale Amministrativo del Lazio dell’11 aprile 2021 che accoglie l’istanza cautelare in merito al distacco delle concessioni online proposto dell’Agenzia Dogane Monopoli il 22 marzo 2021: nuovo no allo stop, la raccolta degli operatori può proseguire. È necessario allineare la scadenza delle varie concessioni del gioco a distanza al 31 dicembre 2022. La norma fa riferimento al comma 13 dell’art. 24 della legge n.88 del 2009 che disponeva l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi, in funzione delle effettive esigenze di mercato, a un numero massimo di duecento soggetti per la durata di nove anni e consente ai titolari delle stesse concessioni la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, ai sensi dell’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli importi da corrispondere sono quantificati nel comma 8 (5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo)

II comma 3 riguarda gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica. Le concessioni che determinano punti di raccolta sale giochi e negozi di scommesse sul territorio è indispensabile vengano assegnate solo dopo sia stato raggiunto l’accordo tra Stato e Regioni per la corretta ed equilibrata distribuzione sul territorio italiano.

Il comma 4 riguarda le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, che sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti sono quelli fissati dall’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (versamento della somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, e di euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività, per un gettito annuo non minore di 410 milioni di euro. Tali concessioni scadevano originariamente al 31 dicembre 2020. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi

Il comma 5 prevede che a seguito dei danni provocati dalla pandemia risulta doveroso allineare ogni scadenza delle concessioni relative a Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea, comprese quelle del lotto enalotto e lotterie istantanee, al fine di non creare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di concessione. Le concessioni sono prorogate di 36 mesi (a far data dall’entrata in vigore della presente legge); tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni.

Il comma 6 prevede che concessioni del Bingo siano prorogate al 31 dicembre 2024. È necessario sia raggiunto l’accordo tra Stato e Regioni di cui al comma 10 prima di procedere all’assegnazione, a seguito di nuove gare, per la gestione delle sale Bingo anche in considerazione dei notevoli investimenti indispensabili al relativo allestimento. I relativi importi sono fissati al comma 9: 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo

Il comma 7 prevede che gli importi attualmente dovuti per le concessioni apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, scommesse su eventi sportivi, anche ippici, Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea, siano versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.

Il comma 10, stabilisce che in attesa dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024,

– siano sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi dei Punti di vendita del gioco adottati con provvedimenti delle Regioni o dei comuni;

– sia definito, con decreto del Ministero dell’Economia  e delle Finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022 il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e la sostenibilità territoriale dei punti vendita di ogni tipologia.

La misura si rende necessaria in quanto il DEF 2021 non fornisce ulteriori indicazioni sui contenuti del provvedimento di riforma.  Si ritiene invece necessaria un’attenta analisi dopo 12 mesi dalla ripresa dell’attività dei punti di raccolta delle sale giochi e negozi di scommesse e dei locali generalisti, al fine di individuare correttamente le esigenze di mercato dopo la chiusura obbligatoria per l’ottemperanza dei provvedimenti emanati dal Governo.

Il comma 11 stabilisce l’obbligo di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, per tutte le attività di gioco oggetto di proroga, stabilite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il comma 12 sopprime il comma 727 della legge di bilancio per il 2020, superato dal presente articolo, nel quale si prevedeva entro il 31 dicembre 2020 l’indizione di una gara per attribuire concessioni per i diritti per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativi punti vendita, nonché i diritti per offrire gioco a distanza.

Il comma 13 sopprime talune misure del decreto legge n.124 del 2019, decreto fiscale collegato alla manovra per il 2020. Sono soppressi: 1) il Registro unico degli operatori del gioco pubblico al fiscale di fine 2019 e 2) la previsione che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Questa previsione è necessaria perché molti concessionari sono in arretrato con i pagamenti  causa crisi e rischiano di perdere licenza.

Le coperture (comma 14) pari a 399,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, sono effettuate sul Fondo cashback dotato di 1700 milioni di euro per l’anno 2021 e 3000 milioni di euro per l’anno 2022. Quanto all’anno 2023 a valere sul Fondo esigenze indifferibili.

 

 

A.C. 3132 Emendamento

 

Articolo 7

 

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

 

«Articolo 7-bis

(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

  1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 48,5 milioni di curo per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77 del presente decreto-legge.

Nota illustrativa e relazione tecnica

La suprema Corte di Cassazione con Sentenza n° 23418-20 ha disposto la piena legittimità dei Lodi Arbitrali Ippici. Nel 1998, con il DR n.169 si sono stabilite le “quote di prelievo “‘ destinate all’UNIRE (ora MIPAF), da applicare sull’introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli. Le convenzioni di concessione relative alle scommesse ippiche avevano inoltre previsto l’obbligo di versare un “minimo garantito annuo”, indipendentemente dalla raccolta effettiva conseguita.

Per effetto delle mutate condizioni di mercato, che non hanno consentito di raggiungere i livelli di raccolta previsti, molti concessionari ippici non hanno versato il “minimo garantito”, lamentando i danni derivanti dalla presenza di operatori clandestini ed illegali; ritardo nell’avvio dei sistemi di scommessa a quota fissa; ritardo nell’avvio della raccolta per via telefonica e telematica). I concessionari hanno promosso giudizi arbitrali nei confronti del MEF del MIPAAF e dei Monopoli.

Con il comma 5 dell’articolo 10 del decreto legge n.16 del 2012 si è previsto che venissero definiti in via transattiva tutti i rapporti controversi tra Ministero dell’economia e finanze, Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico

Con questa proposta si definiscono i contenziosi in essere scaturiti dalle domande di lodo arbitrale promosse dalle agenzie di scommesse ippiche.  Si tratta di un contenzioso che comporta un onere per lo Stato, compresi interessi e rivalutazione monetaria, di 266 milioni

Con la norma che si propone, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, definiscono  in via transattiva, il contenzioso in essere stipulando un accordo con i ricorrenti che a seguito del contestuale pagamento del capitale rinuncino alla rivalutazione monetaria e interessi. La misura si applica alle controversie in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge “Sostegni”.

Relazione tecnica

I debiti delle Agenzie per “quote di prelievo”, che devono essere versate, sono pari a 161 Ml€.

Le somme complessivamente dovute per lodi arbitrali ammontano per il solo capitale senza interessi e rivalutazione a circa 209,5 Ml€.  La transazione avrà i seguenti effetti sul Bilancio:

AVERE: 161,0

DARE: 209,5

DIFFERENZA  48.5

La copertura è effettuata sul Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale Fondo  è stato rifinanziato per 800 milioni da utilizzare nel 2021, dall’art. 77 comma 7 del presente decreto

lp/AGIMEG