Decreto Fiscale, Dossier Servizio Studi: “Proroga concessioni scommesse e bingo a titolo oneroso, prevedendo aumento somme da versare annualmente”

“L’articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere, prevedendo un aumento delle somme da versare annualmente in caso di proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse. Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame sono conseguenti alla sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Il Consiglio di Stato ha infatti reso due pareri interlocutori (n. 257 e 258 del 2019) con i quali ha sospeso la pronuncia dei pareri sugli atti di gara relativi alle scommesse e al Bingo, nelle more degli adempimenti dell’amministrazione richiedente. Ciò premesso, il comma 1 dell’articolo 24 modifica la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede l’attribuzione (articolo 1, comma 1048) con gara, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per un introito previsto almeno pari a 410 milioni di euro. Con la modifica in esame, il termine per indire tale gara viene prorogato dal 30 settembre 2018 al 30 giugno 2020. Con modifica introdotta in sede referente, viene specificato in premessa che la proroga è disposta al fine di adeguare i bandi di gara prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all’infiltrazione mafiosa, in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento”. E’ quanto sottolineato nel Dossier del Servizio Studi sul Decreto Fiscale. “L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce le concessioni mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, nel rispetto delle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016): a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di
sottoscrizione della concessione; d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato”, aggiunge. “La legge di bilancio 2018, inoltre, ha previsto la proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse in essere, nonché della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati dalle leggi di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) e 2016, a fronte del versamento della somma annuale di 6.000 euro per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di 3.500 euro per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con la modifica in esame viene prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati. Vengono inoltre aumentate le somme da versare annualmente in relazione alla proroga delle concessioni: da 6.000 a 7.500 euro, per i punti vendita in cui il gioco pubblico costituisce l’attività principale, e da 3.500 a 4.500 euro per i punti vendita in cui costituisce attività accessoria. Il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 636 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce le concessioni di gioco per la raccolta del Bingo dopo la loro scadenza secondo procedure di selezione concorrenziale, per perseguire il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, con riferimento alle concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019 e per un introito almeno pari a 73 milioni di euro. La medesima legge di stabilità 2014 ha previsto, con riferimento al Bingo, una gara per l’attribuzione di 210 concessioni. Con la modifica in esame:  viene prorogato dal 30 settembre 2018 al 30 settembre 2020 il termine per indire tale gara;  le concessioni in scadenza nel 2020 sono incluse nel novero di quelle oggetto di attribuzione, secondo le richiamate norme”, continua. “La relazione illustrativa del Governo chiarisce che in entrambi i casi (e cioè la proroga delle scommesse di cui al comma 1 e del Bingo di cui al comma 2) la proroga è prevista a titolo oneroso per i concessionari. Con riferimento al Bingo, l’onerosità della proroga deriva dai criteri direttivi dettati dal comma 636 della legge di stabilità 2014 in relazione alla gara da indire. In particolare, i principi dettati dal comma 636 sono i seguenti: a) introduzione del principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di 350.000 euro della soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione; b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile; c) versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per l’attribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto di concessione scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione; d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato; e) determinazione nella somma complessiva annua di 300.000 euro dell’entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell’Amministrazione statale, durante l’intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite”, conclude. cdn/AGIMEG