Corte Costituzionale, proroghe Bingo, avv. Marrone (Avvocatura dello Stato): “Proroga ha scadenza al 30 settembre 2020. Aumento canone per i concessionari non è irragionevole. Riteniamo il ricorso inammissibile”

dai nostri inviati – “Il primo pilastro che il Tar del Lazio mette in evidenza è la temporaneità del regime di proroga e il secondo pilastro è l’irragionevole aumento del canone ai concessionari. Ma il decreto normativo del 2018 ha introdotto però un’importante modifica e cioè impone all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di procedere entro il 30 settembre 2020 il termine della proroga della gara. Dunque, se vi è questa data il primo pilastro del Tar del Lazio crolla. Siccome i due termini sono strettamente legati, cadendo uno dei temi centrali della questione, a giudizio della difesa, di conseguenza decade l’intero impianto di accusa della legittimità costituzionale della norma. La norma del 2015, riguardante le concessioni del gioco, impone pesanti limitazioni della libertà di iniziativa economica e inoltre, l’impianto concessorio ha un’intrinseca incertezza economica che non può ascriversi alle suddette norme. Inoltre, non è reale il calo del gioco del bingo, poiché nel triennio 2017-2019 si è attestato a circa 1 miliardo di euro, ovvero più o meno lo stesso volume degli anni precedenti e visti i ricavi il canone richiesto equivale al 6,6% del guadagno ed è evidente che l’innalzamento del canone non sia così irragionevole come la controparte ha cercato di dimostrare. Un’analoga proroga tecnica è presente anche nelle lotterie istantanee come il Gratta e Vinci, ma in quel caso a ricorrere sono stati coloro che erano rimasti fuori dalla proroga, qui la questione è totalmente differente poiché sono i prorogati a porre in essere la questione ribadendo la particolarità della questione. L’avvocatura dello stato, infine, ritiene che il ricorso è inammissibile”. ac/AGIMEG