Bozza Dl Rilancio, proroghe onerose per concessioni gioco online e gare scommesse e bingo. C’è la tassa “salva sport” per le scommesse. Ecco la BOZZA INTEGRALE

Proroga onerosa delle concessioni del gioco online in scadenza prima del 31 dicembre 2022, proroga onerosa delle gare scommesse e bingo al 30 giugno 2021 e tassa “salva sport” da applicare alle scommesse sportive e virtuali. Il Dl Rilancio dà un altro duro colpo al settore del gioco, introducendo delle proroghe ma tutte onerose, con somme da pagare mensilmente per tutti i punti scommesse, gioco online e bingo dalla scadenza delle concessioni fino alla gara. In un aggiornamento della bozza, che trovate pubblicato al termine della prima bozza, rimane la percentuale della tassa da applicare alle scommesse per il fondo “salva sport”. Ecco i due articoli riguardanti il gioco e la bozza integrale aggiornata alla mezzanotte e trenta di oggi.

Art.168-bis
Proroga della concessione dei giochi

  1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, evitando l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza che scadono in date antecedenti il 31 dicembre 2022 sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino al 31 dicembre 2022, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.
  2. Al fine di consentire, altresì, un allineamento temporale al 31 dicembre 2022 anche delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall’articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2021.
  3. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
  4. Le concessioni per il gioco del bingo sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermo in ogni caso il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Relazione Illustrativa

I DD.PP.CC.MM adottati nei mesi tra febbraio e aprile per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Inoltre, l’interruzione dei principali tornei calcistici europei e mondiali ha fatto registrare un rilevantissimo depauperamento delle entrate del settore, ivi compreso quello del gioco a distanza. Al fine di consentire una graduale ripresa delle attività, al termine della situazione emergenziale, ricorre la necessità di un periodo di stabilizzazione che può realizzarsi con la certezza di un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto da una scadenza annuale. Per tale motivo, si propone una norma che tenda all’allineamento, per quanto possibile, delle scadenze di tutte le concessioni al 2022, comprese quelle per il gioco a distanza con scadenze precedenti. La norma consentirebbe altresì di risolvere, in un periodo più esteso, l’annosa problematica dell’allocazione delle sale rispetto alle variegate normative regionali che prevedono limitazioni territoriali. Il comma 1 prevede la proroga temporanea a titolo oneroso delle concessioni del gioco a distanza attualmente vigenti assegnate con procedura di gara ex Legge 88/2009, i cui termini scadono in date differenziate a partire dal 3 ottobre 2020, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara ex legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 727, lettera e), ai fini dell’allineamento temporale al 31 dicembre 2022 di tutte le scadenze e dell’avvio delle nuove concessioni a partire dal 1° gennaio 2023, evitando la sospensione della raccolta di gioco e dei flussi erariali. Il comma 2 prevede la proroga dei termini per l’indizione delle gare per la raccolta delle scommesse e del Bingo al fine di consentire l’allineamento al 31 dicembre 2022 anche delle concessioni relative. Il comma 3 prevede, in relazione allo slittamento dei termini per l’indizione della gara delle scommesse, il corrispettivo per la proroga onerosa delle concessioni in essere alle medesime condizioni già previste dalla recente legge di proroga per il 2020. Il comma 4 prevede, in relazione allo slittamento dei termini per l’indizione della gara del Bingo, il corrispettivo per la proroga onerosa delle concessioni in essere alle medesime condizioni già previste dalla recente legge di proroga per il 2020.

Art.211
Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 luglio 2022, una quota pari allo _____ per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato in misura comunque non inferiore a venti milioni di euro per l’anno 2020, 40 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni di euro per l’anno 2022.
  3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

 

Relazione illustrativa e tecnica

Per far fronte alla crisi economica delle società operanti nel settore sportivo, la norma prevede che la quota dell’uno per cento [0,35] sul totale della raccolta da scommesse ‒ quindi in prededuzione ‒ relative a eventi sportivi di ogni genere viene destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport” su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dell’uno per cento [ovvero: dello 0,35 per cento] sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l’anno 2020, e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022

È opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento.

Le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo, una sorta di utile di gestione, e si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l’aggio spettante al gestore del punto di gioco. La riscossione di tali entrate rientra nelle competenze di ADM, la quale esercita in modo diretto l’attività di raccolta presso i concessionari autorizzati. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle Lotterie istantanee e a estrazione differita e, fino al 2016, al Bingo. Tali entrate confluiscono ugualmente tra le imposte indirette del Bilancio dello Stato e del conto economico delle Amministrazioni pubbliche.

Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco, viene classificato, invece, fra le entrate tributarie.

I soggetti passivi di imposta sono i concessionari e le basi imponibili e le aliquote variano a seconda della diversa tipologia di gioco. In particolare, la base imponibile può essere la raccolta lorda o il margine lordo del concessionario (differenza tra la raccolta e le vincite) e attualmente esistono quattro tipi di imposta:

  1. i) Il Prelievo erariale unico (PREU), istituito nel 2003 per i giochi praticati su macchine da intrattenimento comma 615 (AWP e VLT). La base imponibile dell’imposta è rappresentata dalle somme giocate (raccolta), mentre l’aliquota, diversa fra AWP e VLT, viene in genere fissata dalle leggi di bilancio, anche se ADM, con propri decreti può emanare tutte le disposizioni in materia al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro variare la misura del PREU DL 269 del 2003, art. 39 c. 13
  2. ii) L’imposta unica (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), che si applica invece ai giochi numerici a totalizzatore, ai giochi a base sportiva e a base ippica, ai giochi di abilità a distanza, ai giochi di carte, ai giochi di sorte a quota fissa, ai poker cash e ai giochi da casinò. La base imponibile può corrispondere sia alla raccolta sia al margine lordo (GGR), calcolato quest’ultimo come differenza fra la raccolta e i premi restituiti ai giocatori. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco e anche in questo caso possono essere modificate da interventi legislativi o da ADM;

iii) Imposta sugli intrattenimenti (ISI), che si applica ai giochi nei quali non è prevista vincita in denaro (i videogiochi, i simulatori, il biliardo, il calcio balilla, ecc.) come gli apparecchi da intrattenimento comma 716. In genere, in questo caso la base imponibile viene calcolata in modo forfettario, a seconda della tipologia di gioco;

  1. iv) Aliquota IVA, che si applica esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.

Dal 2012, infine, per alcuni tipologie di gioco è stata introdotta una tassazione ulteriore sulle vincite superiori a 500 euro, la cosiddetta tassa sulla fortuna. Da ottobre 2017 tale prelievo è stato esteso anche ad altre tipologie di gioco: ad oggi risultano tassate, anche se con aliquote diverse, le vincite oltre i 500 euro per i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa, le lotterie e i premi corrisposti dalle VLT17. Una sintesi delle diverse forme di tassazione è riportata nella tabella 6.

Il comparto delle scommesse sportive è oggi costituito prevalentemente dalle scommesse sportive (93,4 per cento nel 2016) e solo in piccolissima parte dalle scommesse ippiche, che hanno perso rilevanza soprattutto a causa della riduzione dell’offerta. Fino al 1998 inoltre, le uniche scommesse sportive possibili erano quelle a totalizzatore come il Totocalcio, il Totogol e il Totosei. Successivamente, oltre alle scommesse a quota fissa, non solo è stata prevista la possibilità di scommettere su eventi sportivi non organizzati dal Coni ma è anche stata introdotta, seguendo l’esempio di alcuni paesi europei, la possibilità di scommettere su eventi non sportivi. La tecnologia ha permesso di incrementare notevolmente il numero di scommesse grazie anche all’opportunità di poter effettuare scommesse online e live, anche dai propri dispositivi e su eventi già iniziati. Nel 2016 il volume di gioco delle scommesse sportive offline si è assestato su valori prossimi ai 4,5 miliardi ai quali si aggiungono oltre 4 miliardi provenienti dalla raccolta online.

Per quanto riguarda le scommesse ippiche, sia al totalizzatore sia a quota fissa, possono effettuare la raccolta i concessionari autorizzati da ADM attraverso le agenzie aderenti alle rispettive reti distributive. La raccolta è però anche permessa all’interno degli ippodromi presso gli appositi sportelli e i picchetti degli allibratori. Le altre scommesse sportive possono invece essere raccolte esclusivamente dai concessionari presso le ricevitorie facenti parte della loro rete distributiva (DL 4 luglio 2006 n. 223).

Nel 2016, le scommesse sportive e ippiche a quota fissa sono state oggetto di una importante innovazione fiscale (per effetto dell’art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica si applica sul cosiddetto “margine”, cioè la differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte). In particolare, le scommesse sportive sono passate a un sistema di tassazione sul margine lordo, definito come differenza fra la raccolta e le vincite dei giocatori, con un’aliquota del 18 per cento per la rete fisica e del 22 per cento per la rete telematica. Per le scommesse ippiche il cambio di regime è previsto dal 2018 con aliquote del 33 per cento sulla rete fisica e del 37 per cento sulla rete telematica. La ragione di questa differenziazione di aliquote risiede nel fatto che le ricevitorie on line sopportano costi operativi di gestione molto più bassi rispetto alle ricevitorie fisiche. Da un punto di vista economico il passaggio dal sistema di tassazione sulla raccolta a uno sul margine lordo equivale a una trasformazione dell’imposta che si sposterebbe dalla quantità al prezzo.

Attualmente, sulle scommesse a quota fissa l’imposta si applica con l’aliquota del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, così aumentata dall’art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (mentre sulle scommesse su eventi virtuali l’aliquota è del 22 per cento).

Come esemplificato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, considerato che per una raccolta di 100 euro la vincita sulle scommesse è di circa 82 euro con un margine di circa 18 euro, emerge che un aumento di 1 euro su una raccolta di 100 euro si trasla parimenti sul prelievo applicato al margine portandolo da 3,6 euro a 4,6 euro per il gioco fisico. L’ultimo aumento previsto nella legge di bilancio 2018 è stato – proseguendo nel nostro esempio – di 2 euro sul margine, equivalente a circa 0,35 euro sulla raccolta; ed in tale periodo si rammenta non vi era la crisi finanziaria in corso e la sospensione del gioco. Analoghe considerazioni per scommesse a distanza e virtuali.

Per la determinazione del prelievo nella misura dell’1% [ovvero: 0,75] si è dunque tenuto conto del delicato momento di crisi di liquidità e di sospensione dei giochi.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo non è comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l’anno 2020, e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tali importi sono stati determinati prudenzialmente, partendo dall’ammontare delle raccolta sportiva realizzatasi negli anni precedenti ed operando le necessarie correzioni al ribasso in ragione del periodo di lockdown del 2020. Il Centro Studi della Federazioni Italiana Gioco Calcio, in un documento datato 27 marzo 2020, ha evidenziato che “solo tra il 2006 e il 2019 la raccolta delle scommesse sul Calcio è aumentata di quasi 5 volte, passando da 2,1 a 10,4 miliardi di euro, e nel medesimo periodo il relativo gettito erariale è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro”. La fonte dei dati indicati nel riportato documento della FIGC è la “Direzione Centrale gestione tributi e monopoli giochi – Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore” del Ministero dell’Economia.

Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

ECCO IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA

Bozza DL Rilancio 100520

Questo è l’aggiornamento

Per la determinazione del prelievo nella misura dell’1% [ovvero: 0,75] si è tenuto conto del delicato momento di crisi di liquidità e di sospensione dei giochi. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo non è comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l’anno 2020 e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tali importi sono stati determinati prudenzialmente, partendo dall’ammontare delle raccolta sportiva realizzatasi negli anni precedenti ed operando le necessarie correzioni al ribasso in ragione del periodo di lockdown del 2020. Il Centro Studi della Federazioni Italiana Gioco Calcio, in un documento datato 27 marzo 2020, ha evidenziato che “solo tra il 2006 e il 2019 la raccolta delle scommesse sul Calcio è aumentata di quasi 5 volte, passando da 2,1 a 10,4 miliardi di euro, e nel medesimo periodo il relativo gettito erariale è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro”.