Bingo, ecco le motivazioni della sentenza che annulla il bando. Tar, “Illegittima norma che prevedeva il deposito di metà dell’offerta”

La Seconda Sezione del Tar Lazio ha annullato “il bando di gara (del bingo, NdR) e le regole amministrative per l’assegnazione delle concessioni”, a causa della clausola che imponeva ai candidati di versare la metà dell’offerta economica al momento della presentazione dell’offerta. “Appaiono illegittime le previsioni contenute nel bando (III.2.1) e nelle “regole amministrative per l’assegnazione della concessione” (art. 8.1.d) – nella parte in cui prescrivono che i concorrenti debbano versare metà dell’importo dell’offerta economica complessiva (e non già dell’importo a base d’asta) alla data di presentazione della domanda di partecipazione – in quanto le stesse non solo violano il più generale principio della segretezza delle offerte economiche, ma anche l’art. 1, comma 636, lett. d) della l. n. 147/2013”. E inoltre, “a sanare tale illegittimità, non valgano i chiarimenti successivamente resi dall’amministrazione, in quanto gli stessi, da un lato, integrano una vera e propria modifica delle regole di gara (in violazione delle più elementari regole di trasparenza e par condicio), dall’altro, non risultano, ormai, idonei ad impedire la potenziale conoscibilità delle offerte economiche”. Legittima invece la decisione di non prevedere una distribuzione territoriale delle sale: la norma analoga che era stata prevista nel 200 per le agenzie di scommesse “contrasta con i principi comunitari vigenti in materia, da ultimo ribaditi dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E., 16 febbraio 2012 in cause riunite C-72/10 e C- 77/10, i quali, per la loro portata generale, appaiono applicabili anche alla fattispecie in esame”. L’Aams quindi “correttamente” non ha “fatto applicazione della surrichiamata norma regolamentare, la quale, nel caso di specie, a tacer d’altro, avrebbe attribuito un indebito vantaggio concorrenziale agli attuali concessionari”. gr/AGIMEG