La Seconda Sezione del Tar Lazio ha annullato “il bando di gara (del bingo, NdR) e le regole amministrative per l’assegnazione delle concessioni”, a causa della clausola che imponeva ai candidati di versare la metà dell’offerta economica al momento della presentazione dell’offerta. “Appaiono illegittime le previsioni contenute nel bando (III.2.1) e nelle “regole amministrative per l’assegnazione della concessione” (art. 8.1.d) – nella parte in cui prescrivono che i concorrenti debbano versare metà dell’importo dell’offerta economica complessiva (e non già dell’importo a base d’asta) alla data di presentazione della domanda di partecipazione – in quanto le stesse non solo violano il più generale principio della segretezza delle offerte economiche, ma anche l’art. 1, comma 636, lett. d) della l. n. 147/2013”. E inoltre, “a sanare tale illegittimità, non valgano i chiarimenti successivamente resi dall’amministrazione, in quanto gli stessi, da un lato, integrano una vera e propria modifica delle regole di gara (in violazione delle più elementari regole di trasparenza e par condicio), dall’altro, non risultano, ormai, idonei ad impedire la potenziale conoscibilità delle offerte economiche”. Legittima invece la decisione di non prevedere una distribuzione territoriale delle sale: la norma analoga che era stata prevista nel 200 per le agenzie di scommesse “contrasta con i principi comunitari vigenti in materia, da ultimo ribaditi dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E., 16 febbraio 2012 in cause riunite C-72/10 e C- 77/10, i quali, per la loro portata generale, appaiono applicabili anche alla fattispecie in esame”. L’Aams quindi “correttamente” non ha “fatto applicazione della surrichiamata norma regolamentare, la quale, nel caso di specie, a tacer d’altro, avrebbe attribuito un indebito vantaggio concorrenziale agli attuali concessionari”. gr/AGIMEG