Bingo, Tar Lazio: I Monopoli non devono alcun risarcimento per il mancato collaudo dei software per il bingo nazionale

“Stante la natura del rapporto tra l’Amministrazione dei Monopoli ed i concessionari del gioco legale, non può certo negarsi l’esistenza del potere dell’Amministrazione di modificare, in corso di rapporto, le modalità di esercizio del tipo di gioco oggetto della concessione, fermo restando che la legittimità dell’esercizio di tale potere può ben essere oggetto di sindacato da parte dei concessionari”. E’ quanto scrive la Seconda Sezione del Tar Lazio nella sentenza con cui respinge il ricorso della Telebingo Srl per il risarcimento del danno subito per il mancato collaudo di un sistema informatico per il bingo nazionale, la formula di gioco che avrebbe dovuto consentire di collegare tutte le sale italiane in un’unica partita. La vicenda risale all’ottobre 2010, quando appunto i Monopoli respinsero la richiesta di collaudo adducendo una serie di motivazioni: si era reso “necessario apportare alcune modifiche alla normativa” in materia; l’Amministrazione stava “valutando l’opportunità di introdurre anche altre modifiche in considerazione della più generale evoluzione della normativa concernente i giochi pubblici e delle proposte inoltrate dalle Associazioni di categoria”; e ancora, che essendo pervenute “pochissime istanze di collaudo della specie, si potrà procedere all’effettuazione del collaudo soltanto dopo la formalizzazione di tali modifiche e l’emanazione della circolare concernente la procedura da seguire per tali collaudi”.
Nel gennaio 2013, l’Amministrazione ha diffuso una circolare invitando i concessionari del bingo allo svolgimento delle prove tecniche. In tali test, si sarebbe effettuato “un ciclo di partite di prova con un numero significativo di sale-bingo (almeno 10 per cento del totale delle concessioni attive) in collegamento telematico che utilizzano sistemi di sala di differenti fornitori (almeno 3)”. Al termine i Monopoli avrebbero diramato “la circolare contenente, in dettaglio, le operazioni di carattere sia amministrativo che tecnico per l’espletamento del formale collaudo dei sistemi informatici di ciascuna sala-bingo”.
La ricorrente, invece di impugnare anche la circolare, ha presentato attraverso l’A.N.I.B. “unitamente ad altri 22 concessionari, un’istanza conforme alla nuova disciplina”. In sostanza, “allo stato l’interesse della società ricorrente al collaudo del sistema dalla stessa sviluppato presso la sua sala bingo si è spostato sulla decisione che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha assunto (o vorrà assumere) sull’istanza presentata dall’A.N.I.B.”. In altre parole, secondo il Collegio, al momento non si può ipotizzare “alcuna lesione della sfera patrimoniale della società ricorrente fino a quando non saranno positivamente espletate le attività di collaudo del sistema dalla stessa predisposto”. Inoltre, non si può ipotizzare “alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede, suscettibile di autonoma valutazione rispetto all’esito del collaudo, perché la società ricorrente – invece di attendere la implementazione, da parte dell’Amministrazione e del suo partner tecnologico, di un sistema hardware/sofware che consentisse ai concessionari del gioco tradizionale di esercitare il bingo con interconnessione telematica – ha autonomamente deciso di sviluppare, a sue spese, un sistema per l’esercizio del bingo con interconnessione telematica”. rg/AGIMEG