Bingo, Consiglio di Stato: “Mancanza della cauzione, per mezzo della fidejussione bancaria, fa venir meno uno dei requisiti della concessione”

Il titolare di una concessione per la gestione del gioco del bingo ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar Lazio che aveva stabilito come legittimo il provvedimento di decadenza emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per non aver provveduto al deposito di “idonea cauzione a mezzo fidejussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente” per l’anno 2021.

I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che “dall’insieme delle diposizioni emerge come la prestazione della “cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalentecostituisce uno dei “requisiti per l’attribuzione” della concessione che, laddove vengano meno nel corso del rapporto, compartano la decadenza dal rapporto concessorio“.

Nel caso di specie, si è appunto verificato questo. “La cauzione è prevista a garanzia dell’interesse dell’erario al corretto adempimento degli impegni presi dal concessionario per conto dell’amministrazione finanziaria. Il concessionario non ha provveduto a fornire, nel corso del rapporto in essere per l’anno 2021, idonea cauzione, facendo così venir meno uno dei “requisiti per l’attribuzione” della concessione che, in quanto tali, devono sussistere al momento del rilascio del titolo e persistere per tutta la durata del rapporto”.

“La conseguenza – prosegue il Consiglio di Stato – del venir meno del requisito per l’attribuzione della concessione è la decadenza dal rapporto concessorio che è misura di carattere amministrativo che accerta il venir meno di un presupposto indispensabile per la prosecuzione del rapporto. Al ricorrere del presupposto per essa previsto, la decadenza si pone quale atto di natura vincolata che prescinde da ogni indagine sul profilo soggettivo del comportamento del concessionario, salvo ovviamente il limite dell’inesigibile”.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la validità dei provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG