VLT, Corte Costituzionale su tassa della fortuna: Obbligo di versare la tassa nasce solo successivamente all’omologazione dei sistemi

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata sulla tassa sulla fortune applicata ai premi – per la sola parte eccedente i 500 euro, con un’aliquota del 6% – centrati alle videolottery. LA sentenza comunque salva la posizione delle concessionarie, visto che per la Consulta in sostanza l’obbligo di versare il prelievo non sarebbe sorto fino all’effettiva omologa dei sistemi di gioco.  L’omologazione infatti è un “presupposto necessario per la nascita dell’obbligazione tributaria”. Inoltre, “il termine ha “una sua rilevanza funzionale, e più precisamente dilatoria, solo nel caso – rivelatosi del tutto irrealistico – di omologazione anteriore”. La questione di legittimità costituzionale della tassa sulle vincite per le videolottery ruotava attorno al termine del 1° settembre 2012, a partire dal quale il prelievo avrebbe dovuto essere applicato. Per le concessionarie si trattava di un termine impossibile da rispettare dal momento che – per applicare la tassa – era necessario modificare i sistemi di gioco, e quindi avviare un nuovo processo di omologa con Sogei il partner tecnologico dell’Aams. Sostanzialmente, con i ricorsi giudiziari le concessionarie puntavano a scongiurare il rischio di venire sanzionate a causa che del mancato rispetto del termine.

“Nella prospettazione del TAR” riassume la Corte Costituzione, “il termine fissato dalla disposizione in esame sarebbe perentorio, come si desumerebbe dal drastico effetto sanzionatorio conseguente al mancato adeguamento tecnico dei sistemi di gioco”. Per la Consulta tuttavia, “La ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della relativa vicenda amministrativa, anche in relazione agli sviluppi successivi all’ordinanza di rimessione, induce a ritenere non corretto l’assunto del rimettente”. LA Corte ricorda che i Monopoli con il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 – con cui avevano introdotto la tassa –  avevano stabilito che per le videolottery “a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell’11,80 per cento sull’ammontare delle somme giocate”. E sottolinea che  “Nessuna sanzione era dunque ricollegata allo spirare del termine fissato, e di sanzioni non vi è traccia neanche nel d.l. n. 16 del 2012, che, nel recepire l’intero decreto direttoriale, ivi compresa la previsione di necessarie disposizioni attuative al fine di consentire la modifica dei sistemi di gioco e la conseguente applicabilità dell’addizionale, ha spostato al 1° settembre 2012 il termine di decorrenza del tributo”. L’iter per l’adeguamento dei sistemi di gioco è stato ultimato solo nel marzo 2014, i Monopoli quindi con decreto direttoriale del 6 giugno 2014 – “realizzati tutti i presupposti di natura tecnica che hanno sino ad oggi ostacolato la concreta decorrenza applicativa del nuovo prelievo erariale addizionale” – hanno previsto l’obbligo dei concessionari di procedere al suo versamento “a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale”. Per la Corte “Quest’ultimo provvedimento rende manifesta la consapevolezza dell’amministrazione della prevalenza logica e giuridica dell’omologazione dei sistemi di gioco rispetto al termine, come si evince non solo dalla eliminazione della sanzione ma anche dal complesso motivazionale, tutto incentrato sull’aspetto tecnico del necessario adeguamento dei terminali. In effetti, la disciplina legislativa, pur fissando un termine, pone l’accento sulla modifica dei sistemi di gioco, preoccupandosi di rinviare − come si è detto − ad una apposita e futura regolamentazione attuativa. Ciò rende evidente, da un lato, come il dato tecnico-fattuale della omologazione sia presupposto necessario per la nascita dell’obbligazione tributaria, e, dall’altro, come il termine abbia una sua rilevanza funzionale, e più precisamente dilatoria, solo nel caso – rivelatosi del tutto irrealistico – di omologazione anteriore, divenendo invece formalmente e sostanzialmente irrilevante nel caso contrario, sino al punto di non essere stato neppure preso in considerazione nel decreto con cui l’amministrazione ha finalmente portato a conclusione l’annosa e complessa vicenda”. gr/AGIMEG