Trento. Il Tar detta le regole sulle slot. Chiese, giardini e parchi non sono luoghi sensibili

Slot machine, il Tar interviene e detta le regole. Passa l’esame dei giudici la legge della provincia di Trento in merito, ma vengono limati alcuni divieti. Confermato lo stop alle nuove slot nel raggio di 300 metri dalle zone sensibili, ma è la stessa definizione di luogo sensibile che il Tar ha ridimensionato, escludendo dalla normativa luoghi di culto, giardini e parchi pubblici. Rimane il no invece per le slot vicino a scuole, palestre, centri sportivi, oratori. Le due sentenze riguardavano i regolamenti di due comuni, Campitello di Fassa e Riva del Garda, contro cui avevano presentato ricorso Euromatic e Lottomatica.

 

“Pur se l’elencazione ( dei luoghi sensibili ndr) contenuta nella legge provinciale ha indubbiamente carattere esemplificativo e aperto- scrivono i giudici- quindi non tassativo o chiuso (come già detto, lo si desume inequivocabilmente dalla locuzione “in particolare” che precede l’enumerazione legislativa dei siti “sensibili” e ne consente l’ampliamento, per analogia), tuttavia, l’introduzione di ulteriori categorie di luoghi “sensibili” avrebbe dovuto rispettare, in ogni caso, la ratio della norma.

Si deve trattare, in altri termini, di luoghi di aggregazione frequentati, se non esclusivamente, almeno prevalentemente dalle fasce deboli ed influenzabili della popolazione: giovani, anziani e persone svantaggiate o malate, tutti potenzialmente non in grado, per immaturità, solitudine condizioni personali e/o sociali in genere, di gestire prudentemente e con temperanza l’accesso a tale pericolosa ed insidiosa forma di intrattenimento.

Tra i luoghi considerati “sensibili” a questi effetti, ritiene il Collegio che l’inclusione della palestra, dell’oratorio, del parco giochi e dell’area sportiva sia giustificata, trattandosi di luoghi di frequentazione ed aggregazione prevalente giovanile. Non altrettanto può dirsi per gli ambulatori medici, per i luoghi di culto e la canonica, la cui frequentazione è propria di categorie indifferenziate di persone (le chiese, in particolare, sono luoghi dedicati alla preghiera, sia collettiva che personale, e quindi sono aperti e frequentati dall’indifferenziata, anagraficamente e socialmente, comunità dei fedeli) e per l’edificio “Ex scuole elementari”, di cui non è chiara la destinazione attuale.

Né, con riferimento a detti luoghi, emerge che sia stata esperita un’istruttoria per verificare e dimostrare che gli stessi, eventualmente, rientrino in aree circoscritte ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 13bis.

Nemmeno è coerente con la norma provinciale l’estensione, genericamente operata dal n. 2 del dispositivo, ad ulteriori luoghi “sensibili”, non specificamente indicati, essendo onere dei Comuni, che intendano avvalersi dei poteri conferiti dalla legge provinciale, di indicare con chiarezza e specificamente i luoghi “sensibili”. Altrimenti l’Amministrazione finirebbe per introdurre non una limitazione, ma un divieto indiscriminato che non avrebbe più copertura legislativa e confliggerebbe, allora sì, con l’art. 41 Cost.. Senza poi ulteriormente considerare l’incertezza di una tale previsione e la conseguente lesione del principio di lealtà ed affidamento.

Anche il n. 3 del dispositivo, dove si dichiara che “l’indicazione dei luoghi di cui al precedente comma 1 è effettuata anche ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 13bis” incorre nella dedotta censura di difetto di istruttoria e di motivazione. La norma provinciale, infatti, esige che la limitazione o il divieto di collocazione degli apparecchi da gioco in “aree circoscritte” deve essere giustificata dal loro impatto negativo “sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”. Nella specie l’Amministrazione comunale, non avendo esplicitato quale sia il predetto impatto e le ragioni che lo determinano, ha in sostanza posto in essere una sovrapposizione delle norme contenute nell’art. 13bis che, invece, hanno oggetto, funzione e modalità applicative diverse: prevenzione socio sanitaria ed individuazione preventiva di luoghi “sensibili”, il comma 1, tutela del contesto urbano relativamente a decoro, sicurezza, viabilità e quiete pubblica in zone da motivatamente ed adeguatamente individuare, il comma 2″.mm/AGIMEG