Tassa 500 milioni: il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei concessionari che avevano impugnato l’ordinanza del Tar Lazio che confermava il pagamento della seconda rata

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi dei concessionari che avevano impugnato l’ordinanza del Tar Lazio che aveva confermato il pagamento della seconda rata della tassa da 500 milioni di euro su slot e vlt. Secondo i giudici, “ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 24 novembre 2015” e “che tale pregiudizio non acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità”, l’istanza viene respinta e viene fissata per la discussione la Camera di Consiglio al 24 novembre 2015. Ecco il testo integrale del decreto del Consiglio di Stato:

“Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 04523/2015, resa tra le parti, concernente riduzione delle risorse statali a titolo di compenso dei concessionari e dei soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi – mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 24 novembre 2015;

che tale pregiudizio non acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;

che, pertanto, difettano i presupposti di cui all’art. 56 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di cui sopra.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 24 novembre 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 ottobre 2015″.

es/AGIMEG