Tar Trento, per limitare istallazione slot serve accertamento specifico su loro impatto negativo

Il Tar Trento con una serie di sentenze ha censurato alcuni aspetti delle deliberazioni comunali – Borgo Valsugana, Mori, Moena e Condino – volte a limitare l’istallazione di apparecchi da intrattenimento. Le deliberazioni erano state adottate in virtù dell’art. 13 bis della legge provinciale 9/2000 che autorizza gli enti locali a limitare l’istallazione delle slot entro un raggio di 500mt da una serie di luoghi sensibili. Nei ricorsi, inoltre, è stato preso in considerazione il comma 2 della norma in base alla quale – ha spiegato il Collegio – “in aree circoscritte, anche esterne a quelle aventi a centro di riferimento i luoghi sensibili del comma 1, i comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco tenuto conto di altri fattori di interesse generale diversi da quelli attinenti la tutela della saluta, quali l’impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”. Per il Tar Trieste, questa norma esige “un accertamento specifico e una giustificazione concretamente riferita a ben individuate realtà locali del territorio, basata sull’impatto negativo della presenza di apparecchi da gioco sulla ‘qualità del contesto urbano e la sicurezza urbana, nonché per i problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica’”. Accertamento che nessuna delle amministrazioni locali in questione ha effettuato. E, con riferimento a un comune che aveva motivasto il provvedimento sulla necessità di evitare congestioni alla viabilità: “non è affatto detto (ed appare anzi inverosimile) che eventuali fruitori delle macchinette da gioco intasino il corso cittadino con i propri veicoli, i quali potrebbero ben essere parcheggiati in aree limitrofe dalle quali accedere senza eccessivi disagi ai luoghi di gioco”. rg/AGIMEG