Tar Toscana, Comune liberi di vietare attività di gioco nel proprio centro storico

“Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree”. E’ quanto ha affermato il Tar Toscana, Sezione Seconda, nel provvedimento con cui ha respinto il ricorso intentato da una sala giochi contro l’ordine di cessazione di attività disposto dal comune di Forte dei Marmi. L’esercizio in questione, aperto nel centro storico della città, aveva ottenuto la licenza di pubblica sicurezza dalla Questura di Lucca e aveva istallato delle videolottery, attività in contrasto con il divieto – posto dal Comune – di gestire attività di gioco d’azzardo nelle aree di maggio pregio della città. IL giudice amministrativo ha aggiunto che  non è possibile ravvisare “alcuna incompetenza del Comune, come denunciato dal ricorrente, nell’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale, in quanto la stessa non vieta un’attività autorizzata (in base a propria competenza) dalla Questura di Lucca, ma si limita a stabilire che la stessa non può essere svolta all’interno del centro storico, fermo restando che fuori di questo ambito l’autorizzazione rimane pienamente operativa”. lp/AGIMEG