Tar Piemonte: Santhià, improcedibile ricorso su limiti apertura sale giochi. Esercente rinuncia all’azione

Il Tar Piemonte ha dichiarato improcedibile il ricorso di una sala giochi  di Santhià (VC), contro Comune e Ministero dell’Interno, per l’annullamento di tutti i provvedimenti di diffida “dal continuare a compiere qualsiasi attività prodromica e/o connessa all’apertura della sala giochi nei locali siti in Santhià Corso Italia n. 98”, del Regolamento per la disciplina delle sale giochi emesso dal Comune nel 2011, e della notifica del Questore della Provincia di Vercelli che aveva revocato la licenza di Pubblica Sicurezza per “l’esercizio della raccolta del gioco attraverso VLT”. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile dai giudici piemontesi perchè la parte ricorrente – nell’udienza di discussione del 15 aprile scorso – ha depositato dichiarazione “di sopravvenuta carenza di interesse”. Si conclude quindi una vicenda annosa: con una sentenza non definitiva nel 2013 il contenzioso infatti “veniva parzialmente definito”, scrivono i giudici. Poi con una successiva ordinanza veniva rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50 co. 7 del d.lgs. n. 267/2000 (sulla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali  e i poteri normativi e provvedimentali dei Comuni e delle Province”). Per il Collegio, infatti, i Comuni sono maggiormente vicini alle esigenze dei propri cittadini, e pertanto sono  i soggetti più idonei a adottare disposizioni che “non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”. Così il Tribunale Amministrativo Piemontese aveva scelto di rimettere la questione alla Corte Costituzionale che nel 2014, con sentenza, ha però respinto “le questioni di legittimità sollevate dal Tar Piemonte sui limiti orari” nei comuni sia di Rivoli che di Santhià.  lp/AGIMEG