Tar Milano: CTD non hanno rapporti contrattuali con Stanley International e non possono beneficiare delle sentenze della CGE

“Destituite di fondamento le argomentazioni difensive di parte ricorrente”. Con queste parole il Tar Lombardia ha respinto il ricorso avanzato dal gestore di un CTD Stanley contro il diniego della licenza di pubblica sicurezza da parte del Questore del capoluogo lombardo. Il giudice milanese ha sostanzialmente affermato che le sentenze comunitarie – che hanno messo in evidenza una serie di discriminazioni presenti nel sistema italiano – non riguardino i CTD: tali pronunce infatti sono state emesse nei confronti della Stanley International Betting, con la quale il CTD ricorrente “non risulta, a tenore della documentazione versata in atti, avere rapporti contrattuali”. Il centro ha infatti sottoscritto un contratto di ricevitoria con un soggetto differente, la StanleyBet Malta Ltd, e per il giudice amministrativo non ha alcuna rilevanza il fatto che “StanleyBet Malta Limited sia posseduta da Stanley International Betting, attesa la distinta soggettività giuridica delle due società”. Per il giudice, quindi, non si pone il problema di appurare se la discriminazione subita dalla StanleyBet International Betting “utile a fondare una pronuncia di proscioglimento sul piano penalistico, sia anche utile a fondare una pronuncia di accoglimento dell’odierno ricorso o di altri analoghi”. Analoga la motivazione che spinge il Tar Milano a affermare che “non vi sia spazio per rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia, sia perché i quesiti ipotizzati risultano essere afferenti la particolare situazione di Stanley International Betting in relazione alla gara del 2006 per l’affidamento delle concessioni – situazione che, come si è visto, non ha a che fare con il presente giudizio – sia sulla base della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato (il riferimento è alle sentenze emesse a fine novembre scorso – NdR), secondo cui il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario”. glm/AGIMEG