Tar Lombardia: accolto il ricorso di un punto scommesse contro le le distanze dai luoghi sensibili

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato un’ordinanza sul ricorso di una sala scommesse contro Comune di Milano, il Ministero dell’Interno (Questura di Milano) per l’annullamento del provvedimento con il quale si confermava l’interdizione dell’esercizio dell’attività di scommesse ippiche e sportive presso l’esercizio ordinato dal Comune, rilevato che i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti censurando l’interpretazione data dal Comune di Milano sulla base della considerazione che la predetta normativa vieterebbe soltanto la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (e non, in maniera indiscriminata, tutte le nuove attività di raccolta dei giochi pubblici oggetto di concessione) in locali che si trovino ad una distanza inferiore ai cinquecento metri dai cd. luoghi sensibili e ritenuto che il ricorso pare fondato, in quanto l’attività che è stata inibita dal Comune riguarda la raccolta delle scommesse e non l’attività di raccolta di gioco attraverso gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS cui il divieto regionale letteralmente si riferisce per questo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti comunali di diffida e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica per il giorno 29 aprile 2015. mdc/AGIMEG