Tar Lazio: Se un Comma 7 presenta elementi aleatori, non basta disattivarlo, va rimosso dal bar

L’esercente che si rende conto di aver istallato nel proprio locale un apparecchio comma 7 irregolare, non può limitarsi a spegnerlo e a apporre un cartello per avvisare la clientela del malfunzionamento, ma deve rimuoverlo da locale. La Questura tuttavia potrà sospendere solo la licenza per l’istallazione di videogiochi, ma non quella per la somministrazione delle bevande. E’ quanto ha affermato la Prima Sezione del Tar Lazio, in una sentenza in cui ha affrontato il caso di un esercente di Ladispoli (Roma) che aveva istallato nel proprio locale un apparecchio comma 7 apparentemente legale (in quanto non distribuiva premi in denaro, e perché basato sulla sola abilità fisica, mentale e strategica), ma che in realtà presentava elementi aleatori non consentiti. Il titolare si era accorto dell’irregolarità della macchina e – come ha sostenuto nel ricorso – “al momento del controllo, l’apparecchio era spento e con apposto un cartello recante la scritta “in attesa di rimozione”. Una circostanza che tuttavia il Tar Lazio ha ritenuto irrilevante: “Secondo quanto accertato, in sede di controllo, dall’Autorità di polizia, infatti, il predetto apparecchio risultava perfettamente funzionante mediante il semplice collegamento di un cavo di alimentazione. Ciò chiarisce che, pur consapevole dell’irregolarità del mezzo, il ricorrente non ha usato le cautele necessarie per evitarne l’utilizzo da parte di avventori”. La sospensione della licenza per l’istallazione degli videogiochi per un periodo di 5 giorni è stata pertanto giudicata legittima. La sospensione tuttavia non può essere estesa  alla licenza per la somministrazione di bevande e alimenti – come erroneamente aveva dispoto la Questura, basandosi sull’assunto che “il possesso della licenza di somministrazione di alimenti e bevande è condizione necessaria, …per il rilascio di quella dell’installazione di videogiochi e che le garanzie richieste per la prima si ritengono prodromiche e presupposto per una condotta che determini e consenta l’emissione della seconda”. Il giudice ha rilevato infatti che “nel caso in esame l’accertamento delle irregolarità riguarda esclusivamente il videogioco installato nell’esercizio mentre nessuna censura per abuso dell’esercizio di somministrazione bevande ed alimenti risulta sollevata”. lp/AGIMEG