Tar Lazio, in decisione ricorso People’s contro penali per 1 mln per il ritardato pagamento dei flussi

Tar Lazio, è stato mandato in decisione il ricorso intentato da People’s contro il provvedimento del  novembre 2012, con cui i Monopoli di Stato hanno chiesto il pagamento di penali e interessi per ritardato versamento dei flussi finanziari  sulla raccolta delle scommesse – quantificati in circa un milione di euro – per gli anni dal 2008 al 2012. Nell’udienza pubblica appena conclusa è stato discusso in particolare se la competenza ricada nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo o di quello Civile. Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (giugno 2013 sul caso KingBet) stabilisce che la competenza spetti al giudice civile, quando l’applicazione delle penali investe mere questioni patrimoniali, in sostanza quando la formulazione delle penali prevede un criterio di computo automatico. La ricorrente ha invece eccepito che sul proprio caso non incidono profili meramente  patrimoniali, dal momento che l’ultima formulazione delle penali (quella contenuta negli atti integrativi) riconosce ai Monopoli un potere discrezionale di graduazione delle sanzioni. La competenza pertanto spetta al giudice amministrativo.

Con il ricorso People’s contesta sia la richiesta di pagamento – peraltro giunta dopo quasi cinque anni dalla prima eventuale violazione, circostanza questa che ha elevato notevolmente l’ammontare delle penali – sia il criterio utilizzato per il computo delle sanzioni. I Monopoli hanno infatti utilizzato la formula prevista dalla convenzione originaria (che prevedevano una penale del 5% per ogni giorno di ritardo) e non quelli introdotti con gli atti integrativi siglati nel 2011 – sulla base del Decreto Incentivi che chiedeva che le clausole penali fossero proporzionate, ragionevoli e non automatiche – in base ai quali i Monopoli sono stati abilitati a graduare la percentuale delle penali, e fino a un massimo dell’1%. I Monopoli hanno eccepito che hanno applicato il criterio vigente nel periodo di riferimento, per People’s invece gli atti aggiuntivi hanno valore retroattivo. Tesi quest’ultima che il Tar  “ad un primo esame” ha già mostrato di condividere. Nella sospensiva accordata lo scorso febbraio scriveva infatti che “Appaiono fondate le censure dedotte con il primo motivo di ricorso, perché nella motivazione del provvedimento impugnato è espressamente invocato l’art. 26, comma 2, lett. c), della convenzione di concessione n. 4340, mentre nel caso in esame l’Amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 19 dell’atto integrativo, non essendovi ragioni per ritenere che tale disposizione debba trovare applicazione solo per gli inadempimenti successivi al luglio 2011”. Si attende adesso la sentenza. gr/AGIMEG