Superenalotto. Per il Tar Lazio nelle sale Vlt può essere offerta qualsiasi altra tipologia di gioco autorizzata

Il Tar Lazio ha dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale AAMS aveva prescritto la rimozione della raccolta di gioco del “Superenalotto” all’interno di una “sala dedicata” all’esercizio del gioco tramite apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lett. b Tulps.

La vicenda riguarda un gestore di Massa Carrara contro il quale l’AAMS Toscana aveva ingiunto la cessazione della raccolta del gioco del Superenalotto in virtù del divieto di offerta di qualsiasi altra tipologia ludica nelle sale dedicate agli apparecchi da gioco.

Il gestore si è così opposto al provvedimento spiegando che “la stessa Amministrazione, con circolare 7 settembre 2010 ha chiarito che, negli ambienti dedicati, l’offerta di gioco mediante apparecchi VLT può essere associata all’offerta di qualsiasi altra tipologia di gioco pubblico già autorizzata”, come appunto il Superenalotto.

“Dall’esame del verbale impugnato, – si legge nella sentenza – trattasi di vero e proprio provvedimento amministrativo, di natura prescrittiva, il quale, nel prospettare il ritiro dell’autorizzazione rilasciata dalla Questura, ai sensi dell’art. 88 del Tulps, si rivolge direttamente al soggetto incaricato della raccolta (gestore dell’esercizio), mettendolo di fronte ad una alternativa secca: astenersi dalla raccolta del Superenalotto o chiudere la sala dedicata alle VLT”.

I giudici romani ripercorrendo la normativa di riferimento hanno chiarito: “Alla luce della norma primaria, la quale stabilisce che i videoterminali siano collocati in ambienti dedicati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, ma non già che debbano esservi esercizi adibiti, in via esclusiva, alle video lotterie; la disposizione secondaria qui in esame, debba interpretarsi come “inclusiva”, in quanto dettata al solo fine di chiarire che l’installazione di VLT è consentita, oltre che nelle altre tipologie di esercizi elencate (costituenti, appunto “ambienti dedicati”), anche negli esercizi “dediti esclusivamente” al gioco con questo tipo di apparecchi.

Al riguardo, la norma primaria prevede, infatti, esclusivamente l’individuazione di un congruo rapporto tra la superficie degli “ambienti dedicati” e il numero dei videoterminali installati.

Che tale sia la corretta interpretazione dell’art. 9 del d.d. del 22 gennaio 2010, è poi confermato dalla stessa AAMS, là dove, con la successiva circolare del 7 settembre 2010, ha chiaramente sancito che “negli esercizi qualificabili come ambienti dedicati ai sensi dell’art. 9 del Decreto Direttoriale 22.1.2010, l’offerta di gioco mediante apparecchi VLT può essere associata all’offerta di qualsiasi altra tipologia di gioco pubblico già autorizzata”.

Per tutto quanto appena argomentato, il ricorso – assorbita ogni altra censura – deve essere accolto, con conseguente annullamento del “verbale” impugnato”.

 

 

cd/AGIMEG