Stabilità, depositati 13 emendamenti Idv: sale Preu a 20% su slot e 10% su vlt, meno concessioni per le gare. Divieto totale pubblicità

Sale il prelievo sulle slot al 20% e sulle vlt al 10%, sottolineando che “il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi”. E’ il testo di due emendamenti al ddl Stabilità a firma del deputato Formisano (Idv) che Agimeg ha potuto visionare in anteprima. Il partito guidato da Ignazio Messina ha “ripresentato in commissione alla Camera gli stessi emendamenti bocciati la scorsa settimana in Senato” in tema di giochi. Tra le proposte, abbassare da 500 mila a 200 mila i flussi finanziari dei centri scommesse collegati a bookmaker esteri non autorizzati non soggetti a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate; diminuire il numero di concessioni per il bingo da 210 a 100 e per il gioco online, da 120 a 50. La durata del bando scommesse da 9 anni scende a 6, “non rinnovabili”; vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, pena una sanzione amministrativa da 50 mila a 500 mila euro. Tra i 13 emendamenti presentati, si propone anche la riscrittura totale dei dodici commi relativi ai giochi: “sostituire i commi da 524 a 535 con i seguenti: 524. Sono vietati i giochi d’azzardo diversi da quelli organizzati dallo Stato con riferimento al lotto o alle lotterie; 525. Sono abrogate tutte le norme che hanno legalizzato giochi diversi da quelli consentiti ai sensi del comma 1, comprese quelle contenute in leggi finanziarie, tributarie o di bilancio. Il Governo è delegato ad individuare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge le disposizioni abrogate per effetto dei divieti di cui sopra; 526. E’ gioco d’azzardo quello così definito dall’articolo 721, primo  alinea, del codice penale; 527. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 528. Alla condanna conseguono la chiusura per tre mesi dell’esercizio pubblico, se il gioco è ivi avvenuto, la sospensione per sei mesi della capacità di conseguire l’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, o la chiusura per sei mesi del sito internet attraverso il quale il gioco d’azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue; 29. Chiunque sotto qualsiasi forma da notizia, favorisce il collegamento o effettua la pubblicità in merito al gioco d’azzardo vietato è punito ai sensi dell’articolo 414 del codice penale; 530. Il minore gettito tributario derivante dal divieto e dall’abrogazione di norme previsti nei precedenti articoli è compensato con il risparmio di spesa derivante dalla rinuncia all’acquisto di un adeguato numero di velivoli militari F35, fino alla copertura del minore introito”. dar/AGIMEG