Slot, Tar Lazio dichiara “inammissibile” ricorso su cancellazione impresa da elenco esercenti apparecchi con vincite in denaro: “Segnalazione inizio attività non contrasta criminalità”

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Gao Yinzhu, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’impresa individuale “Rosa di Gao Yinzhu”, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Lombardia, per l’annullamento del provvedimento del 29 giugno 2015, con il quale l’Ufficio dei Monopoli per la Lombardia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto, per l’anno 2014 e successivi, la cancellazione dell’impresa individuale “Rosa di Gao Yinzhu” dall’elenco  degli esercenti di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro. “In sede di richiesta di rinnovo dell’iscrizione nel predetto elenco per l’anno 2014 la ricorrente aveva dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dal decreto direttoriale” ma a seguito di controlli eseguiti il Comune di Milano ha comunicato che “non risultava alcuna autorizzazione ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. intestata alla ricorrente” ed è stata quindi contestata alla ricorrente la natura “mendace delle dichiarazioni contenute nella autocertificazione allegata in sede di richiesta di rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2014”. Nelle sue memorie difensive la ricorrente non contesta che “al momento della presentazione della richiesta di rinnovo dell’iscrizione nel predetto elenco per l’anno 2014 ella non fosse in possesso della prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TU.L.P.S., ma afferma che anche tale autorizzazione deve ritenersi sostituita dalla S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività ndr) prevista per il sub ingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande e che ella in buona fede ha dichiarato di essere in possesso di tale autorizzazione in base alla S.C.I.A. presentata al Comune di Milano in data 7 marzo 2014 in occasione del subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Il Tar ricorda invece che “mentre l’autorizzazione di polizia mira al contrasto dei fenomeni di criminalità legati al mondo delle scommesse, la S.C.I.A. consente di verificare il rispetto di quegli altri interessi che devono essere tutelati nell’esercizio dell’attività commerciale in questione, tra i quali spicca quello della tutela del consumatore rispetto alla cd. Ludopatia”. Per questo motivo il ricorso è inammissibile. lp/AGIMEG