Slot: per Tar Emilia Romagna “ridotta estensione del territorio del Comune dì Faenza giustifica limitazione orari sale gioco”

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna (Sezione Prima) in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso della società Romagna Giochi S.r.l. contro il Comune di Faenza per l’annullamento del decreto dei Monopoli di “determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del Tulps” e dell’ordinanza comunale avente ad oggetto la “disciplina comunale degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale VLT e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS”. Il Tar evidenzia di dover dichiarare “inammissibile l’impugnativa del decreto dei Monopoli, perché atto privo di effetti lesivi delle posizioni azionate. E’ sufficiente far rinvio ai rilievi del TAR Lazio allorché ha indicato nel TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, il tribunale territorialmente competente a pronunciarsi sulla controversia (“ … non sussiste un reale rapporto di presupposizione tra la predetta ordinanza ed il decreto perché dall’esame di tale decreto si evince che lo stesso si limita a fissare criteri e parametri per l’installazione degli apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., ma non incide affatto sugli orari di apertura dei locali pubblici presso i quali tali apparecchi sono installati, mentre l’impugnata ordinanza del Comune di Ravenna si limita a fissare proprio gli orari di apertura dei locali presso i quali tali apparecchi sono destinati ad essere installati …”)”. Inoltre i giudici sottolineano come la regolamentazione degli orari di apertura delle sale-giochi per esigenze di tutela della salute e con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico è un potere sindacale di carattere generale e riguarda tutti gli esercizi commerciali”. Il Tar ribadisce come “il Sindaco del Comune dì Faenza ha dato indicazioni esaustive degli elementi istruttori acquisiti al procedimento e delle ragioni del provvedimento sicché non può dirsi generica o inadeguata l’istruttoria compiuta e non incongrue appaiono le limitazioni introdotte (orario di apertura consentito tra le ore 10,00 e le ore 24,00 di tutti i giorni della settimana), tanto più che la ridotta estensione del territorio del Comune dì Faenza non giustificava ragionevolmente un’indagine più approfondita per singoli quartieri o aree o misure diversificate tra le stesse”. lp/AGIMEG