Slot, limitazioni orario: Tar Calabria respinge ricorso di una sala di Reggio, “inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine pubblico”

Un Comune può determinare l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi da intrattenimentoi. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – che ha respinto il ricorso proposto dai F.lli Catalano Srl, contro il Comune di Reggio di Calabria e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’annullamento dell’ordinanza sulla disciplina degli orari di apertura delle sale giochi e l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento. “Considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato – si legge nelle motivazioni della sentenza – è ormai costante nell’affermare, in materia di regolamentazione di orario di aperture di sale giochi, che la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione non preclude all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute (…). La Corte Costituzionale ha mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale (…) che autorizza i sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi (ed esercizi ove siano installate apparecchiature per il gioco) anche in funzione di contrasto dei fenomeni di ludopatia”.
Allo stesso modo, il Tar Calabria ha respinto un ricorso presentato da Società Michele Surace e Bingo Srl Unipersonale contro il Comune di Reggio Calabria, per l’annullamento dell’ordinanza adottata dalla Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, nella parte in cui tale provvedimento, al dichiarato fine di fronteggiare il fenomeno della ludopatia, ha disposto che gli apparecchi e congegni automatici a da gioco presenti all’interno delle sale giochi “dovranno osservare l’orario di funzionamento dalle ore 10,00 alle ore 22, di tutti i giorni, festivi compresi” e che l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi collocati nelle tipologie di esercizi commerciali, pubblici esercizi o altri punti di vendita del gioco autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, “è fissato dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, festivi compresi”. lp/AGIMEG