Slot, il Tar di Bolzano rigetta il ricorso di un esercente sul distanziometro. Ad influire la valutazione di infondatezza della Corte Costituzionale circa la legittimità delle disposizioni provinciali

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha pronunciato la sentenza in merito al ricorso di un gestore contro il Comune di Bolzano per l’annullamento dell’ordinanza “per la rimozione dei giochi leciti e per la sospensione dell’attività del pubblico esercizio si disponeva,inoltre, “la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico fino all’avvenuta rimozione dei giochi leciti”. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’accertamento da parte del Comune di Bolzano che nel raggio di 300 metri dal suddetto esercizio pubblico si trovano numerosi punti sensibili. Nel luglio del 2013, il Presidente del Tribunale aveva sospeso, in via cautelare, l’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di sospensione della licenza di esercizio pubblico. Il Collegio ha poi rigettato l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente in via incidentale in quanto, dal verbale di ispezione della Polizia annonaria del 10 giugno 2013, risultava che la società ricorrente aveva rimosso gli apparecchi da gioco contestati. A tal proposito è intervenuta anche l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane chiedendo l’accoglimento del ricorso in quanto fondato, depositando successivamente anche un controricorso nel quale si rinvia alle conclusioni assunte nel predetto atto di intervento. Nel merito è intervenuta anche la Corte Costituzionale per la quale non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali che, dettando norme sulla localizzazione degli apparecchi da gioco lecito, mirano a tutelare le “conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti”. Sempre secondo la Corte Costituzionale, le disposizioni de quibus non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico, lasciando così intendere che esse rientrano nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva. Considerate le ragioni emerse, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha ritenuto infondato il ricorso rigettandolo. mdc/AGIMEG