Slot, Consiglio di Stato su Bplus: “Interdittiva antimafia ingiustificata”

“La parentela o affinità con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non è di per sé fattore idoneo, in assenza di ulteriori elementi, a dare conto del tentativo d’infiltrazione, in quanto non può in alcun modo instaurarsi un vero e proprio automatismo tra un legame familiare sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell’impresa, che deponga nel senso di un’attività sintomaticamente connessa a logiche e ad interessi malavitosi”. Con questa sentenza la Terza sezione del Consiglio di Stato ha annullato l’interdittiva antimafia a carico di Bplus. Per il Collegio l’adozione delle interdittiva si è “rivelata ingiustificata” in quanto non ci sono prove per collegare direttamente Francesco Corallo, principale azionista della società, alle attività mafiose del padre Gaetano. “Quanto alle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito gli accertamenti hanno consentito di evidenziare elementi indiziari che hanno riguardato la gestione della società. Tuttavia gli elementi indiziari non appaiono essere sufficienti a sostenere una riconoscibilità di collegamenti della società e dei suoi esponenti con ambienti mafiosi”. Bplus non potrà tuttavia contare su alcun risarcimento: il CdS spiega infatti che “nonostante l’adozione delle interdittive si sia rivelata ingiustificata, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, tuttavia non può ritenersi dimostrato il danno derivato dall’adozione degli atti illegittimi”. Alla società, per il risarcimento del danno chiesto, serve “la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione giuridica soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, anche del nesso causale tra l’illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa o del dolo dell’amministrazione”, circostanze non verificate. Infine, decade da interesse il ricorso incidentale di Bplus contro la conferma del commissariamento, in quanto l’amministrazione straordinaria è stata revocata poco più di un mese fa. lp/AGIMEG