Scommesse: Tribunale del Riesame di Napoli, ctd. “Deroga ai principi comunitari solo per ragioni di ordine pubblico”

Il Tribunale di Napoli, Sezione X Riesame,  in merito ad un procedimento penale inerente un CTD BetuniQ ha ribadito alcuni principi già ripresi dalla Corte di Giustizia e le cause di compressione  dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera circolazione di servizi in ambito comunitario . E’ possibile la deroga di tali principi solo per ragioni di ordine pubblico .
“In concreto – spiegano il legali della società in una nota –  4 sono le ipotesi . Che il soggetto abbia ottenuto la concessione e la licenza di pubblica sicurezza e comunque violi una delle prescrizioni in materia. In tal caso il contrasto con i precetti comunitari è da escludersi i radice.  Che il soggetto non abbia richiesto la concessione e la licenza in Italia e non abbia mai conseguito l’autorizzazione ad esercitare l’attività neppure nel Paese di stabilimento: questa attività è certamente di rilievo penale , in quanto non può ravvisarsi alcun  contrasto fra l’esistenza di un qualsiasi regime autorizzatorio, dall’interessato del tutto disatteso, ed il principio comunitario.  Che il soggetto, già abilitato all’estero alla raccolta di scommesse, agisca in  Italia tramite collaboratori  o rappresentanti che non hanno  chiesto alle Autorità nazionali le necessarie autorizzazioni: anche questa ipotesi è certamente rilevante dal punto di vista penale, in quanto la disciplina che impone restrizioni soggettive non è stata ritenuta , in sé incompatibile con i principi comunitari. Che il soggetto abbia richiesto la licenza e la concessione in Italia e gli siano state negate: solo in questo caso il giudice nazionale è tenuto ad indagare circa le ragioni del diniego e sincerarsi che le stesse.
“Questo – prosegue la nota – , chiaramente ha portato alla decisione da parte della stessa partecipante di impugnare l’atto che allo stato, come noto,  pende al Consiglio di Stato, la cui udienza di merito è ancora da tenersi.  Ricordiamo infatti che la BetuniQ  ha sollevato  non solo la questione di legittimità sull’intero bando, ma altresì la questione pregiudiziale comunitaria  sullo specifico motivo della esclusione illegittima  che andrebbe a violare i principi comunitari sanciti dagli art 43 e 49 del Trattato nonché le innumerevoli decisioni comunitarie . Ebbene, il Tribunale del Riesame, ammette che in tali condizioni è necessario  verificare , ai fini della decisione sulla richiesta di disapplicazione della norma penale, se  detta esclusione appaia conforme alle norme comunitarie sotto i profili sopra evidenziati dalla Corte.   Il Collegio quindi considera peculiare la condizione della BetuniQ proprio sotto l’aspetto della sua illegittima esclusione dal bando.  Afferma infatti, entrando nel merito della condizione della società,  che “ nel caso di specie ciò che appare difettare è il mancato ricorso da parte dell’ Agenzia a procedure alternative di verifica delle condizioni di partecipazione, allorchè la società maltese ha rappresentato di non potere produrre  due attestazioni relative alla capacità economica avendo rapporti finanziari con un solo istituto di credito , ma comunque di essere in possesso del requisito relativo al conseguimento di ricavi non inferiori a 2.000.000,00 euro.La situazione lamentata dal ricorrente , ovvero la illegittimità del bando di gara in quanto normativo di condizioni palesemente discriminatorie, ciò costituisce valido presupposto per la disapplicazione dell’art 4 L. 401/1989 “. lp/AGIMEG