Scommesse, Tribunale del Riesame di Fermo applica sentenza Biasci a Bet 1128

Il tribunale del riesame di Fermo con ordinanza del 10 dicembre 2013 ha annullato il decreto di sequestro emesso nei confronti del titolare di un CED collegato a BET 1128. IL centro era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Fermo  nell’ambito di un’operazione di controllo. Il Tribunale del Riesame – secondo quanto riporta Bet 1128  in una nota – ha accolto in toto le argomentazioni difensive sottolineando in particolare che il bando pubblicato nel luglio 2012 – sebbene avesse l’obiettivo di consentire l’ingresso nel mercato di altri operatori comunitari in precedenza discriminati – non è riuscito a rimediare alla situazione di contrasto con il diritto dell’Unione. La durata delle concessioni era infatti eccessivamente esigua, e di  fatto ha “prodotto principalmente l’effetto di riparare dalla concorrenza gli operatori già inseriti nel mercato – spiega Bet 1128 – disincentivando l’ingresso di nuovi operatori comunitari che sono stati scoraggiati dal porre in essere gli onerosi investimenti necessari a soddisfare i requisiti richiesti”. Il mancato ingresso nel sistema concessorio italiano di Bet 1128 “appare conseguenza di una perdurante discriminazione nei confronti degli operatori comunitari e, a riprova dell’interesse che essa aveva ad ottenere l’autorizzazione, si segnala che Bet 1128 ha impugnato innanzi al TAR Lazio l’ultimo bando di gara”. Ancora, “la mancanza di concessione in capo alla Bet 1128 è imputabile all’indebita applicazione di una normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione”. E infine, la Corte di Giustizia Europea con la sentenza Biasci pronunciata nel settembre 2013 “ha avuto modo di chiarire che le irregolarità commesse nell’ambito di una procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio delle autorizzazioni di Polizia pertanto, nel caso di specie, il mancato conseguimento dell’autorizzazione di cui all’art.88 del TULPS non può essere addebitato al titolare del CED come elemento integrativo di una fattispecie penale e pertanto il reato in abstracto non è configurabile”. lp/AGIMEG