Scommesse, Trib. Frosinone: clausola cessione rete una plateale distorsione della concorrenza. Avv. Scarano (Bet1128) ad Agimeg “Riconosciuti aspetti discriminatori del Bando Monti”

Non è proprio configurabile la fattispecie di reato di raccolta non autorizzata di scommesse nel caso di Bet1128, visto che il bookmaker maltese ha subito delle discriminazioni nell’accesso al mercato. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Frosinone – annullando il sequestro di un centro disposto dalla Procura di Cassino – applicando la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla clausola della cessione gratuita della rete. La clausola – prevista dalle concessioni Monti – obbliga gli operatori a trasferire ai Monopoli i beni strumentali alla raccolta, in caso di revoca o decadenza, e alla scadenza naturale della concessione. La CGE nella sentenza Laezza – la stessa Corte ne ha esteso l’applicazione a Bet1128 con l’ordinanza Gaiti – ha affermato che questa clausola puo’ essere legittima solo se serve a sanzionare il concessionario – in pratica nei casi di revoca o decadenza. Quando si applica alla scadenza naturale della concessione invece puo’ avere effetti discriminatori. Il Tribunale di Frosinone ha sottolineato che la clausola non era prevista nei precedenti bandi, il che comporta una “oggettiva disparita’ di trattamento che non solo appare ingiustificata, ma si appalesa incomprendibile alla luce di una durata delle nuove concessioni più contenuta”. I giudici – dopo aver sottolineato che la clausola appare in contrasto con i principi fissati dalla Stabilita’ 2011 per la tutela del consumatore – definiscono quindi una simile scelta come “una plateale distorsione della concorrenza imprenditoriale”. Per i giudici in sostanza “il regime concessiorio attuato con il bando Monti appare in contrasto con i principi comunitari” e “se ne impone la disapplicazione”. Di conseguenza, viene meno ” la concreta configurabilita’ del reato” di raccolta illegittima di scommesse.
Vincenzo Scarano, legale della compagnia, esprime piena soddisfazione per la pronuncia: “sono felice che si sia arrivati in tempi brevissimi all’accogliemento dei principi enunciati dalla Cge nella sentenza Laezza e nell’ordinanza Gaiti. Il Tribunale di Frosinone ha accolto in pieno le nostre posizioni, e ha riconosciuto la legittimita’ dell’operato della compagnia, nonche’ l’esistenza di aspetti discriminatori nel bando Monti”. lp/AGIMEG