Scommesse, Tar Veneto respinge ricorso contro rigetto licenza PS: “Giustificabile per maggior tutela della sicurezza contro infiltrazioni criminali”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto un ricorso di un titolare di un centro scommesse per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Vicenza con il quale è stata rigettata l’istanza, avanzata dal ricorrente, intesa ad ottenere il rilascio della licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S., per esercitare un punto di raccolta scommesse attraverso procedura di regolarizzazione fiscale per emersione, nel locale sito in Valdagno (VI). Il Tar ha evidenziato che “la Questura, considerato che il tipo di attività richiesta ben si presta ad illecite movimentazioni di denaro mascherate da una parvenza di legalità, precisa che le relazioni di parentela del titolare non vengono in rilievo solo in se stesse ma in quanto significative in rapporto all’attività economica da svolgere, determinando in concreto, nella valutazione complessiva della personalità del soggetto richiedente autorizzazione, un giudizio prognostico negativo in ordine alla affidabilità ovvero probabilità di abuso nell’uso della licenza”. I giudici sottolineano inoltre che “alla luce di quanto correttamente evidenziato dalla Questura di Vicenza nel provvedimento impugnato in ordine all’elevato rischio e pericolo che l’attività di raccolta delle scommesse (per la sua intrinseca natura di attività ove si gestisce una gran quantità di denaro) possa essere oggetto di infiltrazioni criminali, si ritiene giustificabile il comportamento dell’Amministrazione dell’Interno la quale, a maggior tutela della sicurezza pubblica ed a maggior garanzia della prevenzione dei reati, nell’esercizio del suo ampio potere discrezione di cui gode, similmente a quanto avviene in materia di rilascio del porto d’armi, vigila scrupolosamente sui requisiti morali di coloro che richiedono le autorizzazioni di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., dando rilevanza a qualunque segnale, fondato su situazioni di fatto (come appunto avvenuto nel caso di specie), che possa indurre ad operare un giudizio prognostico negativo in merito al futuro comportamento del soggetto istante, senza che tale prognosi debba necessariamente rivestire elevate percentuali di probabilità, ben potendo giustificarsi il rigetto anche sulla base di semplici sospetti, purché fondati su specifiche situazioni di fatto e connotati dal requisito della gravità. Nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, “la Questura di Vicenza non ha rigettato la domanda presentata basandosi solo sulle sue relazioni parentali” (…) ma in quanto il titolare “è stato trovato in compagnia, tra l’altro, di un altro soggetto ” a carico del quale risultano diverse condanne penali anche per estorsione. Tutti questi elementi, unitariamente valutati e considerati, hanno indotto la Questura di Vicenza, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in materia, ad adottare il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., né il ricorrente ha offerto al riguardo idonei profili che possano inficiare, sotto il profilo dell’eccesso di potere, la valutazione e la ponderazione dei contrapposti interessi effettuata dalla Questura”. lp/AGIMEG