Scommesse, Tar Veneto respinge ricorso contro diniego licenza P.S.: “Possibile abuso della licenza di cui viene richiesto il rilascio”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Belluno con il quale è stata rigettata l’istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza di P.S. per esercitare un punto di raccolta scommesse in rete fisica. Il provvedimento di diniego è stato motivato, tra l’altro, sulla circostanza che “gli elementi inducono a ritenere altamente probabile l’ipotesi di una gestione occulta ed inquinata dell’attività per la quale si richiede licenza di P.S., che non potrebbe ovviamente essere rilasciata direttamente agli effettivi interessati” e che “per quanto sopra evidenziato, vi sono seri dubbi sulla reale titolarità della licenza richiesta (…) configurandosi nel caso di gestione non diretta un abuso della licenza (…) che il tipo di attività per cui viene richiesta autorizzazione di P.S. ben si presta ad illecite movimentazioni di denaro mascherate da una parvenza di legalità”.
Il Tar Veneto ricorda che “in materia di licenze di pubblica sicurezza, la motivazione del provvedimento negativo non richiede una particolare estensione dell’apparato giustificativo (pur comunque sussistente nel presente caso) ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame circa la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o manifestamente incoerenti e che, pertanto, l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione dell’Interno in subiecta materia trova, quale unico limite, l’irrazionalità e la manifesta infondatezza delle motivazioni espresse, ne discende che, nel presente caso, il provvedimento di diniego adottato dal Questore di Belluno si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, essendo basato su fatti circostanziati che ben possono fondare ragionevolmente i dubbi nutriti dalla Questura in merito al possibile abuso della licenza di cui viene richiesto il rilascio”. lp/AGIMEG