Scommesse, Tar Toscana dichiara inammissibile ricorso ctd Massa Carrara: “No ad attività di raccolta senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un titolare di un ctd collegato a un bookmaker estero per l’annullamento del decreto di rigetto  avente ad oggetto l’istanza di rilascio dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., reso dalla Questura di Massa Carrara. Per il Tar il CTD “non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce. Infatti, il sistema concessorioautorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano “organizzare e gestirè nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse. Invece con il meccanismo predisposto, ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, come verrà chiarito meglio più avanti”. Il Tar ricorda come “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.  La società estera è rimasta volutamente estranea alla richiesta di autorizzazione, presentata invece dal CTD, nel dichiarato intento di ottenere ugualmente lo scopo di gestire il mercato, utilizzando il meccanismo della mediazione esclusiva e sistematica dei CTD, in ragione del fatto che non aveva voluto o potuto partecipare alle gare indette dall’amministrazione al fine di allargare il mercato all’iniziativa privata, laddove, per il numero e la qualità delle stesse, si ponevano in contrasto con la normativa europea, che non tollerava il sistema esibito dall’ordinamento italiano”.
Ad avviso del collegio, anche a voler seguire l’impostazione difensiva prescelta, “il sistema concessorioautorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone affatto in contrasto con l’ordinamento comunitario; il che fa venir meno il presupposto giuridico, sostanziale e processuale, su cui si fonda la posizione soggettiva della società estera; e di conseguenza quella del CTD, che pure costituisce l’unico oggetto del presente giudizio”. Per questo motivo il “ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile”. lp/AGIMEG