Scommesse, Tar Sicilia respinge ricorso contro revoca licenza: “Autorizzazione posta al servizio di soggetti che mai avrebbero potuto conseguirla”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – ha respinto il ricorso di un titolare di una sala scommesse per l’annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Enna ha decretato la revoca della licenza per raccolta di scommesse di cui è titolare il ricorrente, in base ad una complessivo quadro indiziario che aveva fatto ritenere alla competente autorità di P.S. “altamente probabile” l’uomo, essendo incensurato, “costituisca la classica figura del prestanome nella gestione dell’attività di raccolta scommesse, tipico espediente rivolto ad eludere l’ostacolo rappresentato dalle condizioni” di due altri soggetti “ai quali certamente non poteva essere rilasciato alcun titolo di polizia a causa dei loro pregiudizi penali”. Per il Tar “i poteri esercitati dall’Amministrazione intimata nel caso di specie sono finalizzati a garantire che, durante tutto il corso del rapporto aperto da un preventivo atto di autorizzazione rilasciato in base alle norme del T.U.L.P.S. – e non soltanto al momento dell’adozione di quello – sia assicurato il non trasmodare dell’attività autorizzata in un ‘danno alla sicurezza’ dell’insieme dei soggetti amministrati. In quest’ottica deve essere letta la previsione del terzo comma dell’art. 11 del T.U.L.P.S., secondo cui “le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.  In conclusione il Collegio ritiene che l’impugnato provvedimento “sfugga alle censure proposte in quanto, se è vero che il possesso del requisito della buona condotta non può essere messo in discussione solo per l’esistenza di un rapporto di parentela, nel caso di specie sussiste invece una trama argomentativa circostanziata più che sufficiente per far ritenere che l’autorizzazione poi revocata sia stata strumentalmente posta al servizio degli interessi di soggetti che mai avrebbero potuto conseguirla”. lp/AGIMEG