Scommesse, Tar Puglia dichiara improcedibile ricorso titolare ctd Foggia per sopravvenuta carenza di interesse

Il Tar Puglia – Sezione Seconda ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di un titolare di un ctd di Foggia per l’annullamento del provvedimento del Questore di Foggia di reiezione dell’istanza di autorizzazione per lo svolgimento di intermediazione nel settore delle scommesse. “Visto l’atto depositato il 13/5/2015 – si legge nella sentenza – con il quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 190/2914 e della relativa procedura di regolarizzazione ex art. 1 comma 643 legge citata, ha introdotto nuovo disposizioni in materia di giochi pubblici, considerato che per quanto sopra risulta venuto meno qualsivoglia interesse in capo alla ricorrente in ordine alla decisone sul ricorso in esame, in ragione della normativa sopravvenuta e della successiva evoluzione della vicenda sul piano amministrativo, ritenuta, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvento difetto di interesse”. Per questo motivo il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”. lp/AGIMEG